Buongiorno a tutti.

L'art. 4 del nuovo DPR indica che nel caso in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti a materiali naturale non può essere superiore al 20% in peso.

Come si traduce questo articolo nell'iter di caratterizzazione ambientale; o meglio: se in fase di caratterizzazione si rinvengono materiali di riporto con componente antropica superiore al 20% in peso, tali materiali sono da considerarsi necessariamente rifiuti, anche qualora il test di cessione sia conforme alle CSC delle acque di falda?

Grazie a tutti.