La vigente normativa (D.Lgs n.50/2016 e Delibera Anac n.973/2016) espressamente vieta il subappalto (palese o fittizio) della Relazione geologica. Il Geologo deve essere chiaramente individuato già in sede di gara proprio per l'esigenza di rendere evidente la sua partecipazione e la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

La RTP commette un illecito da segnalare immediatamente alla Committenza che adotterà i sicuramente provvedimenti sanzionatori.

Per quanto concerne la vidimazione delle parcelle gli Ordini non hanno più l'originaria competenza in materia che è stata espropriata con la Legge Bersani del 2006 (abolizione dei minimi tariffari), con il Decreto "Salva Italia del Governo Monti (abolizione tout court delle tariffe professionali), con l'introduzione dei Decreti ministeriali sui "parametri di riferimento" n.140/2012 (incarichi privati, competenza del giudice) e del 17.06.2016 (incarichi pubblici).

Mi sorge un dubbio. Il soggetto di cui si parla è RTP o STP?

Andrea Maniscalco
Presidente Emerito
Sindacato Gelogi (Singeop)