Purtroppo sarò noioso.........
A parte gli aspetti puramente tecnici, sarei curioso di sapere se chi è responsabile della realizzazione di opere in sotterraneo considera (o abbia considerato) la possibile variazione della RSL causata dall'opera stessa. In ambito urbano questo potrebbe esporre alcuni edifici ad un incremento dell'azione sismica con conseguente aumento del rischio.
Credo che la norma (non quella tecnica penso) indichi la necessità che siano valutati in sede di programmazione territoriale gli eventuali approfondimenti e gli interventi atti a minimizzare l’impatto delle opere anche sull'edificato circostante.
A titolo d’esempio riporto la DGR Lazio 2649/99
Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale - estensione dell'applicabilità della L. n.64 del 2/02/1974
Allegato 1
Introduzione
La interconnessione tra processi endogeni, esogeni ed antropici determina condizioni di pericolosità, di vulnerabilità e di reciproco rischio che vanno attentamente esaminati in sede di formazione degli strumenti urbanistici, intesi quali strumenti essenziali di programmazione territoriale.
E’ importante quindi studiare questi processi per poter definire, in ogni porzione del territorio, quali siano le attività antropiche che possono essere sviluppate senza pericolo di perdita di risorse ambientali, umane ed economiche, quali necessitino di interventi per abbassare la soglia di rischio a livelli accettabili per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente, quali siano le attività che non possono essere sviluppate e quali territori debbano essere tenuti sotto controllo e/o difesi.
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7. Valutazione dei rischi e idoneità territoriale
La valutazione dei rischi discende dalla comparazione della pericolosità e vulnerabilità del territorio con lo strumento urbanistico in riferimento alle sue possibili condizioni di pericolosità, di vulnerabilità e di esposizione; e deve tenere presente i possibili effetti (temporanei e permanenti) indotti dall'attuazione dello strumento urbanistico sull'ambiente e viceversa.
Pertanto, l’idoneità del territorio in relazione alla previsione urbanistica è funzione dei rischi individuati e degli interventi atti a mitigarli (prescrizioni). Se non sussiste la possibilità di abbassare a livelli accettabili la soglia di rischio, l’area deve essere considerata "non idonea".
La valutazione e la mitigazione dei rischi deve tenere conto anche delle aree circostanti, e comunque esterne, a quella interessata dallo strumento urbanistico, che potrebbero esercitare e/o subire un’influenza nei confronti dell’area in esame.
La valutazione dei rischi deve essere estesa anche alle aree già urbanizzate (dove la soglia di rischio può essere abbassata anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche strutturali dell’edificato), alle aree agricole, boscate, a verde, ecc., (per le quali vengono previste condizioni anche minime di edificabilità e comunque di uso del territorio).
Si considera e/o si è considerata in passato la possibile variazione della RSL? (credo di no)
Se non si è mai fatto, nonostante la norma, chi dovrebbe essere il responsabile di tale omissione.......chi attua lo strumento urbanistico o chi lo autorizza? o entrambi?