Il §7.11.3.5 stabilità dei pendii indica che le verifiche prima del sisma devono garantire la [6.2.1]
NTC18
§7.11.3.5
La realizzazione di strutture o infrastrutture su versanti o in prossimità del piede o della sommità di pendii naturali richiede la preventiva verifica delle condizioni di stabilità, affinché prima, durante e dopo il sisma, la resistenza del sistema sia superiore alle azioni (condizione [6.2.1] di cui al § 6.2.4.1) oppure gli spostamenti permanenti indotti dal sisma siano di entità tale da non pregiudicare le condizioni di sicurezza o di funzionalità delle strutture o infrastrutture medesime
indicando chiaramente (il §6.3.4 non è così chiaro) che il FS deve essere comunque maggiore o uguale a 1 ...... in netta contrapposizione con alcuni casi ammessi al C6.3.5
Forse il senso può essere questo, se faccio un intervento locale su una frana di grandi dimensioni impossibile da stabilizzare nel suo complesso, questo intervento mi deve portare comunque a condizioni locali con FS>=1, anche se la frana nella sua interezza rimarrà non verificata. Cioè probabilmente non è ammissibile un intervento che migliora ma solo in maniera parziale portandomi ad esempio da FS=0.93 ad FS=0.99.