Originariamente inviato da: AD70
Non saprei! E' che in linea di massima il §6.3.4 (margine di sicurezza ritenuto accettabile dal progettista) si lega abbastanza bene con il C6.3.5, mentre il §7.11.3.5 per la stabilità dei pendii sembra chiudere tutte le porte a FS<1 .


Se la tua interpretazione fosse corretta non si potrebbe più fare una strada in montagna! A mio avviso è evidente che il legislatore ha contemplato la possibilità che un'opera possa essere realizzata in corrispondenza di un dissesto che non si può arrestare, ponendo due condizioni:
- che vengano realizzate opere che mitigano/riducono il rischio
- che la stabilità "locale" indotta dalla nuova opera sia comunque garantita