Le cose non stanno esattamente come vengono commentate e sarebbe molto utile una attenta conoscenza delle norme vigenti in materia di affidamento di incarichi professionali. La conoscenza aiuta a risolvere molti indovinelli!.
La materia è regolamentata, in attuazione del D.Lgs n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dalle Linee Guida dell'ANAC e con riferimento alla Delibera n.973/2016 (art.3) è espressamente vietato il subappalto della Relazione Geologica (che non comprende anche le indagini)e pertanto l'Ente appaltante DEVE instaurare un rapporto diretto con il Geologo mediante una procedura appositamente finalizzata alla sua identificazione e DEVE assicurare la presenza del Geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione.
Il compenso spettante al Geologo è determinato con i criteri del Decreto ministeriale del 17.5.2016 e con i coefficienti "Q" pertinenti a ciascuna categoria prestazionale componente l'opera e per ciascun livello di progettazione.
Nel caso descritto da "Palladium" ricorrono parecchi vizi di legittimità:
- l'amico di Palladium ha fatto il "furbetto" acquisendo l'incarico in forma di subappalto,
- l'Ing. Caio si è qualificato, all'interno del RTP, come geologo (penalmente perseguibile),
- il RUP non ha ottemperato alle funzioni di vigilanza e controllo.
Nella manifestata illegalità l'incarico avrebbe dovuto essere impugnato e così tutti vissero felici e contenti,
Non vi lamentate, poi, se la nostra Ctategoria è trattata a pesci in faccia.
Andrea Maniscalco
Presidente Onorario del Singeop
(Sind.to Naz.le Geologi Profess.sti)