Concordo praticamente su tutto ciò che dite.
Secondo me è stata semplicemente una azione avventata del CNG, più politica che tecnica. Il danno maggiore, più che di sostanza (la norma rimane quello che è e, secondo me, reca importanti passi avanti rispetto alla precedente per la nostra professione) è di immagine: abbiamo fatto una figura quantomeno da sprovveduti.
Il discorso della mancanza di cultura geologica nelle norme tecniche, per quanto sia condivisibile, resta generico e poco supportabile dal punto di vista legale; le norme tecniche non sono le tavole della legge che discendono da chissà quale mondo ultraterreno; sono semplicemente una trasposizione degli eurocodici che gli stati EU sono tenuti a fare con l'obbligo di non trasfigurarne contenuti e impianto. Ma qualcuno del CNG ha mai presenziato alla stesura degli eurocodici? Ha mai letto, ad es. EC7 (geotecnica) e EC8 (costruzioni)? si sarebbe accorto quantomento che le ns norme tecniche, sia come impianto che come sostanza, sono molto simili. Ho avuto la fortuna di poter partecipare a diversi gruppi di lavoro per la stesura delle norme tecniche all'UNI e, mentre gli universitari ingegneri (geotecnici) partecipavano, non c'era nessun accademico geologo, tantomeno rappresentanti del CNG. Unica eccezione il prof. Cancelli di Milano.
Quindi se si voleva incidere con una maggior cultura geologica, bisognava incidere in quelle sedi.
Questo ricorso ha semplicemente mostrato quanto siamo sprovveduti e ignari di come funzionano le cose.
Enrico Farinatti