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circa i pozzi perdenti della lettera m) non è così chiaro che si riferisca alle acque nere, primo perchè i "pozzi neri" sono già vietati dalla disciplina regionale --- > che deriva dalla delega dello stesso D.Lgs affidata alle regioni per disciplinare gli scarichi generati da edifici e nuclei isolati, v. art. 100 comma 3, ad esempio in Emilia Romagna tale disciplina è la famosa DGR 1053/2003 che era già stata emanata sulla base del precedente 152/99 ed aveva vietato categoricamente i pozzi neri, in qualsiasi contesto.... un metodo del genere del resto era ammissibile nel medioevo, non in una regione di intensa urbanizzazione del territorio.
Il divieto dei pozzi perdenti di acque meteoriche anche se scarsamente contaminate è una misura di ulteriore tutela che estende anche al sottosuolo insaturo il divieto di cui all'articolo 113 comma 4 ("È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.")
Nella delibera interminsteriale del 4/2/1977 per i pozzi perdenti si prevedeva un franco di minimo due metri di insaturo tra il fondo del pozzo e il livello di massima escursione della falda, perchè in teoria quei due metri avrebbero consentito una seppur minima protezione di filtro da parte di eventuali acque contaminate da ricadute di polveri, questo valore tra l'altro è stato aumentato in via discrezionale sempre qui in emilia-romagna dalla DGR 286/2005 che disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia. In sostanza anche i pozzi perdenti che smaltiscono acque meteoriche poco contaminate sono vietati in assenza di un "idoneo" spessore dell'insaturo. Quindi di solito qui in emilia romagna i pozzi perdenti "acque bianche" non solo sono vietati all'interno delle aree di rispetto pozzi acquedottistici, ma anche all'esterno in determinate condizioni
This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)
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