il fatto è che la legge va interpretata con i criteri del diritto ammistrativo, il che vuol dire che se una legge esprime un divieto generico, si intendono vietate tutte le fattispecie non derogate espressamente.
Tenuto conto di ciò, Per risolvere la diatriba occorre anche tenere in considerazione l'articolo 103 comma 1, che vieta lo scarico sul suolo "o negli strati superficiali del sottosuolo" (che non è definito, di solito interpretiamo come il primo metro o metro e mezzo dal piano campagna, sede delle trincee di sub-irrigazione o delle trincee disperdenti) che fa salva espressamente il caso delle acque meteoriche, vedi lettera "e"; come appunto dicevamo sopra, cioè la legge vieta lo scarico sul suolo, ma deroga espressamente le acque meteoriche.
Consideriamo poi il successivo articolo 104 comma 1, che tout court esprime che "È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo." e successivamente elenca le deroghe: tra queste troviamo le acque di giacimento, quelle geotermiche, ecc. ma non troviamo le acque meteoriche.
Se il legislatore avesse voluto permetterle, avrebbe riservato una deroga come ha fatto nell'articolo precedente (deroga per lo scarico sul suolo). Ma non lo ha fatto. Questo basta per concludere che i pozzi perdenti delle acque meteoriche sono vietati, salvo permetterli qualora siano poco profondi e si possano considerare come "scarico negli strati superficiali del sottosuolo...." che è poi quello che Arpa Emilia-Romagna prescrive di solito
Ultima modifica di anticlinale; 08/11/2019 09:33.