infatti, il mio era un tentativo disperato di far capire a Marpis78 che le sentenze da lui riportate non avevano nessun valore già dal lontano 1996 qundo uscì la circolare sopra riportata.
Faccio comunque presente a tutti coloro che, dietro mio suggerimento, si stanno arroccando sulla DPR 328/01, che la norma in oggetto, pur avendo forza e valore di legge (a differenza dei vari decreti del Ministero dei LL PP), si presta a non poche possibilità di equivoci, e quindi di interpretazioni differenti (e dannose per noi geologi) come ad esempio il seguente passo:
DPR 328/01 - art. 1, comma 2
"Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"
credo e spero che sia chiaro a tutti la possibilità che abbiamo di prenderlo a quel servizio !
Il motivo per cui bisogna agire sul Decreto 159/05 è proprio questo:
fin tanto ci sarà un Decreto come "Le Nuove Norme per le Costruzioni" dove al punto 7.2.2 si definisce l'esclusiva responsabilità del progettista per il piano di indagini finalizzato alla caratterizzazione geotecnica e per la relativa relazione geotecnica, il tutto senza mai specificare CHI può fregiarsi del titolo di progettista, sarà sempre molto facile INTERPRETARE il DPR 328/01 secondo quanto definito all'art. 1, comma 2 (dove di definiscono GLI AMBITI DI APPLICAZIONE) e non rispetto all'art. 41 (dove si definisce cosa può fare il geologo).
La mia paura è che ad alcuni, come Marpis78, non sia chiaro un concetto molto elementare della Giurisprudenza che mia moglie, avvocato, ripete spesso: le cause si vincono sulle parole , e se la possibilità di "giocare" sulla normativa, a causa della scarsa chiarezza normativa, è fattibile su più di una norma, bhè, il "gioco" non sarà tanto difficile farlo per coloro che hanno una COMPETENZA (e quindi un potere) già consolidato e soprattutto riconosciuto da decenni molto prima di quello dei geologi.
BISOGNA AGIRE SUL DECRETO 159/05 E CIRC. 349/STC PER RENDERE INEFFICACE L'ART. 1, COMMA 2 DEL DPR 328/01, poichè se si specifica, a chiare lettere, nel Decreto 159/05 che progettista DEVE essere definito anche il geologo, il "gioco", questa volta a nostro favore, è fatto !
Alessandro Cascone