Quote:
Comunque vorrei sottoporre a Cascone una interpretazione che mi è stata suggerita. [...]
per discettare (SINGEOP docet) sulla interpretazione postata da Geodesi (e proposta da Simone Lisi) bisogna innanzitutto chiarire una volta per tutte cosa si intende per "indagini GEOLOGICHE" e "indagini GEOTECNICHE" soprattutto alla luce del fatto che entrambe le tipologie di indagini si ritrovano menzionate insieme nello stesso corpo normativo di settore (Decreto 159/05 e DPR 328/01).

Tralasciamo per il momento il DPR 328/01 su cui ritornerò dopo.

La normativa vigente (Decreto 159/05), nell'ambito dell' Articolazione del progetto (cap. 7.2) distingue la modellazione geologica del sito dalla modellazione geotecnica dello stesso specificando soltanto che " il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territtorio". (paragrafo 7.2.1). Lo stesso paragrafo conclude disponendo che " Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifiche in funzione dell'importanza dell'opera"

Ma quali sono queste "indagini specifiche" ?

l'unico passo nel Decreto 159/05 dove si scorgono delle indicazioni è il paragrafo 7.3.4 Opere in sotterraneo dove al sotto-paragrafo 7.3.4.2 (Caratterizzazione geologica) si dispone che "il modello geologico costruito sulla base dei dati di letteratura e di rilevamento diretto dovrà essere confrontato, verificato e validato con i dati provenienti da specifiche e mirate indagini dirette e indirette"


Se le cose nel decreto in questione si fermassero al paragrafo sopra riportato la proposta di Simone Lisi, postata da Geodesi, sarebbe perfetta; purtroppo, al paragrafo 7.2.2 dello stesso Decreto, si definisce caratterizzazione geotecnica "l'individuazione [...] delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del terreno, necessarie alla definizione del modello geotecnico; inoltre, sempre il paragrafo (7.2.2) del Decreto riportato più sotto precisa che "i parametri fisici e meccanici da attribuire ai terreni [...] devono essere desunti da specifiche prove eseguite in laboratorio su campioni rappresentativi di terreno e/o attraverso l'elaborazione dei risultati di prove e misure in sito"

A differenza pertanto delle indagini geologiche, nel Decreto 159/05, si specifica a chiare lettere COME si ottengono i parametri da considerare per la progettazione e sempre più sotto, allo stesso paragrafo menzionato, si continua individuando anche CHI è deputato alla definizione e valutazione dei suddetti parametri " E' responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente [...]

Da tutto ciò si evidenzia, A PARERE MIO, ESCLUSIVAMENTE PERSONALE, che tra le indagini geologiche, secondo quanto disposto dal Decreto 159/05, si possono considerare, per quelle dirette, i carotaggi, e per quelle indirette, le sole prospezioni geofisiche escludendo pertanto tutte le altre tipologie quali le penetrometriche, le dilatometriche, le pressiometriche, ecc., poichè queste ultime, dando una valutazione (indiretta) dei parametri fisici e meccanici dei terreni, rientrerebbero nelle indagini utili ai fini della definizione del modello geotecnico.

A questo punto ci sono da fare alcune osservazioni:

1) nessuno ci vieterebbe di fare indagini indirette del tipo penetrometriche o similari ma non potremo caricarle come spese al committente poichè la valutazione dei parametri da loro derivate esula dalle nostre competenze così come disposto dal Decreto 159/05

2) le indagini dirette (carotaggi) e indirette eventuali (penetrometriche, ad esempio) dovranno essere certificate da laboratori e/o imprese accreditate 349/STC; questo significherà avere costi più alti degli attuali per il semplice motivo che la certificazione acquisita determinerà ovviamente alla società accreditata un costo aggiuntivo; pertanto "regalarle" al committente sarebbe scelta alquanto masochista

Tutto quanto riportato dovrebbe fare capire (spero) perchè sostengo che le normative Decreto 159/05 e circolare 349/STC oggetto del presente thread (creato dal sottoscritto) possano di fatto minare la professione del geologo dalle fondamenta.


Torniamo adesso al DPR 328/01:

perchè è importante far mettere mano alle norme sopra riportate ?

perchè l'unica norma a nostro favore, il DPR 328/01, dove si stabilisce che "formano oggetto dell'attività professionale (del geologo) [...] le indagini geognostiche, [...] le indagini e la relazione geotecnica", sarà poco di aiuto perchè il DPR in oggetto, all'art. 1, comma 2, afferma che "le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"

quali sono le attività attribuite in via esclusiva ai geologi ?

sicuramente non la progettazione di opere civili così come stabilito dalla L. 64/74 (da cui nasce come decreto attuativo il Decreto 159/05) dove all'art. 17 si dispone che " Alla domanda (di autorizzazione dei lavori) deve essere unito il progetto [...] debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze [..]


Alessandro Cascone


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)