Capisco che tu sia confuso, stai mescolando capra e cavoli... (o forse li sta mescolando il tuo prof.).
il DPR 207/2010 è inerente i lavori pubblici: un Ente che redige un progetto di un'opera pubblica DEVE seguire le procedure indicate, quindi deve approvare prima un progetto preliminare (che oggi non si chiama più così ed è diventato "progetto di fattibilità tecnica ed economica"), quindi il definitivo e poi l'esecutivo. In alcuni casi è possibile redigere ed approvare congiuntamente definitivo ed esecutivo.
In relazione alla tipologia di opera, la relazione geologica è SEMPRE obbligatoria in ciascuna fase. (il fatto che un professore dica che la relazione geologica non fa parte di nessuna fase progettuale mi fa rabbrividire!!!)
Ci sono però situazioni (per esempio appunto l'autorizzazione alla concessione di estrazione di acque sotterranee) in cui le procedure approvative previste dagli enti che autorizzano richiedono documentazioni specifiche, che sono difficilmente inquadrabili tra i diversi livelli progettuali: a chi autorizza un pozzo non interessa se sulle relazioni sta scritto preliminare/definitivo/esecutivo. L'importante è che ci siano i contenuti richiesti dalla norma.
La situazione è ancora più complessa per quanto riguarda il privato. In questo caso nessuna norma richiede livelli di progettazione denominati preliminare, definitivo o esecutivo. Semplicemente, anche in questo caso, redigi quanto richiesto dalle diverse norme. Nel caso del pozzo, ancora una volta, relazione tecnica e relazione idrogeologica.
Per una abitazione privata, ad esempio, in genere si redige una sola relazione, che va a corredo sia del PdC (permesso di costruire) che del deposito/autorizzazione sismica.
Ovviamente ho semplificato, ci sono molte eccezioni a quello che ti ho scritto...