Questo è quello che prevede il nostro codice deontologico

Codice deontologico

Articolo 19 – Definizione degli incarichi – Responsabilità
Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.
Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell’osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti, utilizzando lettere di incarico e/o forme di convenzione sottoscritte dalle parti..
Il geologo assume la piena responsabilità dell’organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli e copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire,
seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.


Articolo 21 – Cointeresse
Il rapporto con il committente impone al geologo, tanto individuale che socio o associato, un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà, correttezza, diligenza e sollecitudine.
Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni:
quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative

Fonte:
Consulta il codice deontologico

Ultima modifica di Egidio Grasso; 12/02/2022 19:56.

Egidio Grasso
Coordinatore sito WEB
www.geologi.it
Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)