mi sembra, inoltre, di capire che con le NTC 2018 la modellazione sismica sia inserita nella relazione geotecnica e, pertanto, la responsabilità credo sia sempre del progettista geotecnico.
Ti riporto quello che indica la circolare esplicativa:
C10.1 CARATTERISTICHE GENERALI
.........Relazioni specialistiche
Quando previsto dalle NTC,
fanno parte integrante del progetto e possono essere eventualmente redatte da uno specialista, ferma restando la responsabilità del progettista dell’opera, le seguenti relazioni specialistiche:
1) Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito ( § 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1);
2) Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2);
3) Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2), contenente il riferimento a tutti i parametri ed i coefficienti in base ai quali sono state determinate le azioni sismiche da applicare.[/i]
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Quindi la redazione delle relazioni le possono fare altri specialisti che non siano i progettisti ma la responsabilità è del progettista.
Tra l'altro, a rigore di norma, non credo che della relazione geologica possa essere ritenuto responsabile il progettista.
Purtroppo le NTC18 ogni tanto risultano in contrasto con altre normative (di rango superiore) ed anche al loro interno risultano talora contraddittorie o quanto meno caotiche (es. una relazione geologica deve necessariamente trattare anche della pericolosità sismica di base poiché, trattandosi di pericolosità geologica, secondo il cap 6.2.1 deve essere inclusa nella relazione geologica).