Carlo, le tue osservazioni mi hanno spinto a rileggere il capitolo 12 del NTC2018. Rivediamolo assieme perchè potrei essermi sbagliato, me lo auguro quasi.
Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:
... (Omissis)
- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).
In questa prima fase non si parla ovviamente di 'propaggini', ma esplicitamente la normativa dice che le indicazioni dei documenti tecnici del CNR, di cui il recente volume del 2024 fa indubbiamente parte, sono coerenti con i principi della NTC 2018. Per cui, sempre secondo questa prima parte, altre indicazioni e ragionamenti (quali i miei di anni fa) potrebbero non essere coerenti.
TUTTAVIA, procedendo con la lettura, ci imbattiamo in un'altra frase, che in precedenza non avevo esaminato attentamente:
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il tramite del Servizio Tecnico Centrale, predispone e pubblica, sentiti il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e l’Ente Italiano di Normazione (UNI), l’elenco dei documenti che costituiscono riferimento
tecnico per le Norme tecniche per le costruzioni ai sensi del presente capitolo.
Allora cosa succede, se il volume del CNR del 2024 (con le indicazioni in discussione) non fa parte di questo (fantomatico?) elenco dei documenti che costituiscono riferimento tecnico, i documenti in precedenza citati non sono vincolanti? Ma esiste questo elenco, io non ne so niente.
E qui temo che ci addentriamo in un territorio di competenza di giuristi ed avvocati.
La mia ragionata opinione attuale, soggetta ovviamente a tutte le critiche, osservazioni ed obiezioni possibili, è che, nel caso in questione, le indicazioni del volume CNR sono in linea generale ed orientativa coerenti con i principi della normativa.
Allo stesso tempo, potrebbero sorgere situazioni particolari, come la tua, dove le stesse indicazioni, per motivi tecnici chiaramente illustrati, appaiono essere particolarmente penalizzanti per le costruzioni, specialmente quelle di non rilevante entità (ad es. villette).
Se manca l'elenco dei documenti vincolanti, esiste ancora un certo margine di discrezionalità tecnica. Un argomento che personalmente troverei sensato è che il volume CNR è stato specificamente redatto per la zonazione sismica e non per i singoli progetti di costruzione (infatti cita il solo Tr=475 yrs e non Tr superiori che ciò nonostante sono obbligatori per specifici progetti secondo il modello probabilistico della normativa). Le mie passate osservazioni che la normativa ha carattere probabilistico possono adesso valere per la strategia di progetto, ma non per la determinazione dei percentili di rischio.
Conclusione:
Se adottiamo le indicazioni totalmente cautelative e penalizzanti del Volume CNR, dove la strategia di progetto del nostro edificio coprrisponde ad un Tr=475 yrs, allora siamo garantiti al 100%
Se scegliamo di adottare altri metodi per determinare la Mw, dobbiamo motivarli con vari argomenti, oltre a quelli citati.
Carlo, dato che questo argomento assume una importanza economica notevole, ti inviterei ad ascoltare il parere di altri colleghi, di funzionari pubblici e meglio ancora di un avvocato specialista del campo, ovviamente riferendo in questo forum tali opinioni.
Edit: nel volume CNR è citato anche il metodo Sasha. Vedremo nell'esempio più olre se è più o meno penalizzante del metodo delal Mw max
Ultima modifica di mccoy; 01/09/2025 03:13.