la sottofatturazione c'era anche prima e non mi pare che il nostro ordine si sia sbracciato per fare applicare i minimi
l'Ordine non ha mai fatto nulla perchè nulla poteva fare come del resto ampiamente spiegato già dieci anni fa con la famosa
Circolare n° 54 del 26 settembre 1996 , dove, a seguito di alcune delibere di alcuni Ordini Regionali che, al fine di evitare la pratica di tariffe al di sotto dei minimi, obbligavano gli iscritti a redigere un contratto scritto di prestazione professionale con il committente privato, a registrarlo, a pagare i diritti per il visto di congruità, il CNG stabiliva che:
a) dette delibere potevano ritenersi legittime nel solo caso in cui risultano adeguatamente motivate, NON ABBIANO CONTENUTI CONTRARI A NORME POSITIVE DI LEGGE e si limitino a SUGGERIRE agli iscritti la mera opportunità di affidarsi [...] ad un regolamento o accordo scritto [...]
b) negli altri casi le delibere sono illeggittime perchè violano i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sia egli iscritti che dei terzi estranei (i committenti) per le seguenti ragioni:
1) [...] gli Ordini professionali non potranno mai ledere in concreto l'esercizio del DIRITTO ALLA LIBERA ESPLICAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ISCRITTI che è un diritto di libertà costituzionale garantito (art. 35)
2) quando l'OR impone all'iscritto di regolamentare ogni prestazione fornita a committenti con convenzione scritta, la disposizione LEDE IL DIRITTO DEL PROFESSIONISTA ALLA LIBERTA' DI FORMA DEL CONTRATTO che gli è garantita dall'art. 1350 del cod. civ.
3) omissis
4) omissis
5) omissis
6) in una bozza di convenzione per le prestazioni fornite ai privati si legge che le tariffe professionali vigenti stabiliscono "minimi inderogabili".
E' bene chiarire ancora una volta che i minimi tariffari dei geologi, come quelli della stragrande maggioranza degli Ordini professionali, NON SONO INDEROGABILI perchè, per essere tali, la detta aggettivazione deve essere espressa in chiare lettere in una disposizione di legge primaria. Invece il D.M. 18/11/71 non soltanto non la contiene, ma l'intera tariffa è regolata da norme secondarie. Con la conseguenza che la violazione dei minimi tariffari non comporta automaticamente l'applicazione di sanzioni a carico del trasgressore, la cui posizione deve essere valutata dall'OR in sede di procedimento disciplinare, che dovrà stabilire se nel caso concreto in esame quella violazione ha costituito un comportamento deontologico rilevante e quindi sanzionabile. Il Presidente
dr. geol. Pietro De Paola
A questo punto pongo una domanda a tutti coloro che sono contrari al Decreto Bersani:
Perchè adesso il CNG pretende di conservare i minimi tariffari se sa benissimo che, anche senza il Decreto incriminato, non erano legittimi ?