La legge italiana equipara il titolo di dottore agrario a quello di geometra. La professione del geometra, a sua volta, è regolata dal R.D. del 11 febbraio 1929 nr. 274 che all'art. 16, lett.m) recita: " la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a quelle strutture, a norma della lett.1) del medesimo articilo 16 solo con riguardo alle piccole strutture accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti ai relativi albi professionali."
State, quindi, tutti tranquilli; agronomi e geometri non tolgono lavoro a nessuno, specialmente in zone sismiche.

Saluti / Ridolfi