Credo proprio che non ci sia speranza
TITOLO II
Norme d’uso del suolo: Divieti e prescrizioni
Art. 3 - (Divieti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato) (R4)
1.Nelle aree definite a “rischio idrogeologico molto elevato” si intende
perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle
strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.
2 Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietato:
a) realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie,
acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.);
b) impiantare nuove attività di escavazione e/o di prelievo, in qualunque forma
e quantità, di materiale sciolto o litoide;
c) impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
d) realizzare opere private di canalizzazione delle acque reflue;
e)qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la
fenomenologia in atto;
f) in generale, qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto
morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di
A) interventi di demolizione senza ricostruzione;
B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, così come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle
infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza
aumento del carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio;
C) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità e che non siano
lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento
del carico urbanistico;
D) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere
pubbliche o di interesse pubblico, nonché di realizzazione di infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non
delocalizzabili, purché l’opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata
al rischio dell’area e la realizzazione non concorra ad incrementare il carico
insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause
che determinano le condizioni di rischio;
E) interventi atti all’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e
che incrementano le condizioni di stabilità dell’area in frana;
F) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
Art. 4 - (Divieti nelle aree di alta attenzione) (A4)
1.Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si
applicano i divieti di cui all’articolo 3 e con le medesime eccezioni qualora, in
sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o
beni ambientali e culturali.