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Ogni giorno se ne scopre una nuova.

A voi risulta che il decreto Bersani non sia applicabile ai lavori pubblici (perchè regolati da una Legge Speciale, e quindi superiore ad una legge ordinaria quale la Bersani; L.S. la ex Merloni),in base ad una sentenza o parere della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ???


"Prosunt omnia quae obstant"
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Dovrebbe essere cosi'.
Una offerta di gara dovrebbe essere composta da una parte economica, con ribasso massimo del 20%, e da una parte tecnica-organizzativa.

Dato che A DIFFERENZA DELLE IMPRESE non esistono altri sistemi per qualificare un professionista se non richiedere qualche requisito, sarebbe una procedura normale, per evitare che possa prendere il lavoro proprio chi fa il ribasso più allucinante (magari un "collega" con tutti i programmi craccati o "non suoi", non assicurato, non iscritto all'Epap, senza ufficio...).

Il problema è che, come al solito, non si ha mai certezza sulle cose.

Se fai un ribasso superiore al 20% dovresti essere sanzionato dal tuo Ordine, il che dovrebbe comportare una sospensione che va da 0 a qualche giorno. Non certo un deterrente.
Dovresti essere inoltre scartato dalla gara, ma non tutte le amministrazioni la intendono così.

Le solite sabbie mobili.
Vanno un po' meglio le gare sopra 100.000 €, che però per servizi geologici non esistono.

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Tale aspetto è stato trattato da una recente determinazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici (4/07) che mi sembra vada in direzione completamente opposta...

Comunque ti allego il link per prenderne direttamente visione:
http://www.ingegneri.info/?cartel=novita&page=result&id=14631
Ciao Alfonso


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Vanno un po' meglio le gare sopra 100.000 €, che però per servizi geologici non esistono.

Attenzione Simone...non commettere l'errore di tanti ingegneri che ritengono che l'importo dei 100.000 euro riguardi esclusivamente la loro prestazione professionale...

L'importo di 100.000 (come chiarisce una detrminazione dell'autorità di vigilanza...ma non mi ricordo il numero)si riferisce al complesso dei onorari derivanti dall'intera progettazione (quindi progettazione, DL, sicurezza, Rel Geologica).....
Ciao Alfonso


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Grazie, quindi:
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE

DETERMINAZIONE 29 marzo 2007

Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248.
(Determinazione n. 4/2007).


Il Consiglio:

a) e' dell'avviso che l'abrogazione dell'obbligatorieta' dei minimi
tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006, si applica
anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura
disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006;
b) ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006: l'ultimo
periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 e
l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53;
c) ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente
determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il decreto
ministeriale 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
d) e' dell'avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal
comma 12-bis, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a
Euro 100.000 possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai
sensi dell'art. 91, comma 2, del codice, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori
economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei;
al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa
autorita' con la determinazione 19 gennaio 2006, n. 1;
f) ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a Euro
20.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e
125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel
regolamento interno per la disciplina dell'attivita' contrattuale in
economia.
Roma, 29 marzo 2007
Il Presidente: Rossi Brigante

..............
Dal che se ne deduce che se le stazioni appaltanti si doteranno di regolamento per gli incarichi al di sotto di 20mila euro la maggior parte degli incarichi non subiranno eccessivi intoppi. SPeriamo in bene.


"Prosunt omnia quae obstant"
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ieri facevo lo stesso discorso con dei colleghi.
Il più esperto (professionalmente parlando), asserva che in ogni modo l'ostacolo dei ribassi esasperati si può aggirare poichè (cito testualmente), esiste una normativa che adesso non ricordo,...forse qualcosa che rigurda il testounico,... che fra le spese di progettazione individua per ciascun professionista, ing, geol, arc, ect, le tariffe che sono molto più alte di quelle adottate dagli ordini, ...quindi, basta fare riferimento a queste, con un ribasso si avranno comunque gli attualòi compensi.
se qualcuno sa di quale normativa si tratta mi faccia sapere.

grazie a tutti da parte di tutti

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i politici troveranno sempre il modo per alzare le parcelle quando la cosa gli conviene ovviamente


Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà,non c'è niente di nuovo sotto il sole
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Ciao, sono Alessandro Portelli, il geologo di Rosolini che ha aperto una ditta di sondaggi e consolidamenti. Se ricordi ci siamo sentiti via mail qualche tempo fa e da allora è cambiato parecchio, ho deciso di operare in Sicilia. Se ti va di far due chiacchiere scrivimi o chiamami al 339 8375995

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Salve a tutti sono la vecchia titanic tornata con un nuovo nick, volevo anche io a riguardo chiedere delucidazioni ....visto che con il testo unico degli appalti,D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, è stata abrogata la Legge Merloni della quale dovevano restare in vigore fino al 31 gennaio 2007 gli articoli 19 e 24 (appaltato integrato e procedura negoziata), e i decreti relativi agli appalti di servizi (Dlgs 157/1995), agli appalti nei settori speciali (Dlgs 158/1995) e alle forniture (Dlgs 358/1992) mentre, in attesa del nuovo regolamento, resta in vigore il DPR. 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte non espressamente abrogata e compatibile con il "Codice degli Appalti".... volevo sapere quindi se restano validi tutti i riferimenti ai criteri di progettazione, analisi del valore, responsabile del procedimento, progetto preliminare etc etc...?

io ho capito questa cosa del nuovo codice...La disciplina sui lavori pubblici si applica agli appalti misti in cui i lavori assumano rilievo superiore al 50% dell’importo dell’appalto, solo a condizione che gli stessi non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. La prevalenza economica della componente dei lavori (anche se superiore al 50%) rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica, necessariamente, che un appalto possa essere qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora questi ultimi siano accessori e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto.

Il regime della verifica delle offerte anomale appare conformato al diritto comunitario, così restando superate le questioni controverse che nel recente passato hanno fatto discutere e su rilievo del Consiglio di Stato è stato fatto ritorno all'attuale regime per i lavori in economia, il cui tetto massimo è di 200 mila euro, e per la licitazione privata semplificata la soglia è stata restituita agli attuali 750 mila euro.


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