Salve a tutti sono la vecchia titanic tornata con un nuovo nick, volevo anche io a riguardo chiedere delucidazioni ....visto che con il testo unico degli appalti,D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, è stata abrogata la Legge Merloni della quale dovevano restare in vigore fino al 31 gennaio 2007 gli articoli 19 e 24 (appaltato integrato e procedura negoziata), e i decreti relativi agli appalti di servizi (Dlgs 157/1995), agli appalti nei settori speciali (Dlgs 158/1995) e alle forniture (Dlgs 358/1992) mentre, in attesa del nuovo regolamento, resta in vigore il DPR. 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte non espressamente abrogata e compatibile con il "Codice degli Appalti".... volevo sapere quindi se restano validi tutti i riferimenti ai criteri di progettazione, analisi del valore, responsabile del procedimento, progetto preliminare etc etc...?
io ho capito questa cosa del nuovo codice...La disciplina sui lavori pubblici si applica agli appalti misti in cui i lavori assumano rilievo superiore al 50% dell’importo dell’appalto, solo a condizione che gli stessi non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. La prevalenza economica della componente dei lavori (anche se superiore al 50%) rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica, necessariamente, che un appalto possa essere qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora questi ultimi siano accessori e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto.
Il regime della verifica delle offerte anomale appare conformato al diritto comunitario, così restando superate le questioni controverse che nel recente passato hanno fatto discutere e su rilievo del Consiglio di Stato è stato fatto ritorno all'attuale regime per i lavori in economia, il cui tetto massimo è di 200 mila euro, e per la licitazione privata semplificata la soglia è stata restituita agli attuali 750 mila euro.