Mik,
Appurato che anche in Lombardia siamo in Italia

, se non ti riconosco una campagna di indagine sismica, dalla MASW alle Down HOle...e intendi comunque svolgere accorpata alla relazione geologica una relazione sismica che comunque dovrebbe essere compensata in integrazione... vedi più oltre.
Una volta escluso da parte tua, esplicitamente, che non sei in una categoria di suolo speciale, devi dire che ai sensi dell'OPCM e s.m.i. la categoria di suolo non può essere che la D in assenza di studi, il che per piccoli interventi può essere ammissibile, tenendo conto che per pali e torri il problema comunque sussiste eccome.
Ne approfitto della questione per riportare il seguente parere fornitomi dal mio Ordine, ditemi se è più opportuno ripostarlo.
----- Original Message -----
From: massimo trossero
To: consiglio@geologipiemonte.it
Sent: Sunday, April 22, 2007 1:16 PM
Subject: richiesta di parere
Gentili colleghi,
Poiche a volte mi capita di formulare offerte per la redazione di:
Relazione Sismica, ovvero la determinazione della categoria di suolo.
Relazione Geotecnica sulle indagini.
Mentre in un caso mi è stato richiesto da un ente pubbico di formulare una offerta tecnico economica per la redazione distinta di Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e di Relazione Sismica.
Vorrei avere il vostro parere, sollecitandovi a diffonderlo tra gli iscritti, circa la correttezza di tale distinizione nella formulazione dell'offerta e su quale debba essere il tariffario di riferimento, almeno per quanto riguarda i lavori pubblici.
La relazione geotecnica e la relazione sismica devono entrare nelle voci contemplate nel Ns tariffario professionale di geologi e quindi, per esclusione essere valutate a discrezione o vacazione, in quanto non previste dal tariffario a percentuale?
Oppure la relazione geotecnica e la relazione sismica devono essere assai più facilmente e meno discrezionalmente quantificate in base al:
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
art. 253 Norme transitorie
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
(comma che deve interpretarsi in base all’articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, terzo periodo, legge n. 248 del 2006)
-------------OMISSIS----------------
Cordiali saluti
Massimo Trossero
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Caro collega,
per affrontare il problema e rispondere correttamente al quesito da te posto in merito alla tariffazione delle relazioni geologiche, geotecniche e sismiche, devono essere chiari i seguenti concetti:
1 – il geologo ha competenza esclusiva solo per ciò che concerne la redazione della relazione geologica; nel caso della relazione geotecnica, fermo restando l’attuale quadro normativo, la competenza per il suo svolgimento è concorrente con quella delle altre figure professionali che possono vantare la qualifica di “progettista”, che conferisce loro la responsabilità dello specifico documento progettuale.
A questo proposito abbiamo più volte sottolineato la miopia del legislatore e la macroscopica contraddizione introdotta dalla norma laddove rende teoricamente possibile lo sviluppo e la sottoscrizione della relazione geotecnica da parte di un geometra o di un agronomo, qualora tali figure professionali risultino rivestire il ruolo di progettista dell’opera da realizzare.
Sappiamo anche che normalmente ciò non accade poiché in tali casi, riconoscendo la loro impreparazione a redigere correttamente lo specifico documento tecnico, questa fattispecie di progettisti si rivolge al geologo o all’ingegnere.
La relazione sismica, infine, non essendo esplicitata nella nostra legge istitutiva fra quelle che formano oggetto della professione, è stata comunque solitamente appannaggio del geologo per consolidata prassi e, a partire dal D.M. 328/01, è diventata di competenza anche per attribuzione legislativa, laddove all’art. 41, comma g) il decreto elenca “la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione….” quale attività costituente, fra le altre, l’oggetto delle competenze professionali dei geologi iscritti alla Sez. A dell’Albo;
2 – Ciò stabilito risulta abbastanza semplice definire quali devono o possono essere i corretti riferimenti tariffari per la quantificazione degli onorari relativi alle prestazioni rese in riferimento ai tre diversi documenti.
Tralasciando la relazione geologica, di cui esiste ampia articolazione tariffaria nel regolamento per l’esercizio della professione di geologo (D.M. 18/11/1971 e successive modifiche) per ciò che concerne la relazione geotecnica e la relazione sismica, per le quali non esiste nel nostro attuale tariffario alcun cenno, potrà utilmente farsi riferimento al decreto 4 aprile 2001 “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” rettificato attraverso comunicato del Ministero della Giustizia con titolazione “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche” (G.U. n. 128 del 5-6-2001) come risposta alla ferma protesta del C.N. dei Geologi e degli Agronomi-Forestali che avevano sottolineato al ministero l’inopinata esclusione di queste figure fra i soggetti della progettazione laureata.
Utilizzando il citato decreto, che fa riferimento al tariffario degli architetti e degli ingegneri, si perviene alla quantificazione dei corrispettivi per le relazioni geotecnica e sismica attraverso prefissate aliquote in ciascuna delle classi e categorie di opere che vi sono contemplate, all’interno delle quali deve essere collocato l’intervento di fattispecie.
Devono naturalmente essere computate a parte e con diverso criterio le prestazioni di tipo imprenditoriale, quali i sondaggi sismici, le prove penetrometriche e altre misurazioni.
Nella proposta di nuovo tariffario professionale da sottoporre all’approvazione e alla decretazione legislativa del competente Ministero della Giustizia le attività di cui trattasi (sempre escludendo le prestazioni di tipo imprenditoriale quali sondaggi, prove penetrometriche, prospezioni geofisiche etc.) venute affermandosi e legittimandosi nel tempo come consuete dell’attività dei geologi sono ovviamente state previste e quotate, ma la procedura si è arrestata parallelamente al concretizzarsi della riforma delle professioni e al decreto sulle liberalizzazioni.
Staremo a vedere cosa prevederà la riforma, che presto o tardi sarà varata, sul piano tariffario e se consentirà di condurre in porto l’auspicato aggiornamento già predisposto in via pressoché definitiva con la previsione delle competenze in materia geotecnica e sismica.
Un’ultima importante considerazione in tema tariffario che sempre più sovente siamo chiamati a esprimere, riguarda la determinazione del corrispettivo posto a base d’asta negli avvisi pubblici di gara.
Leggendo la determinazione 29 marzo 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si evidenzia che l’importante organismo ritiene “che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il decreto ministeriale 4 aprile 2001, attualmente in vigore”.
Poiché tale decreto, come visto, fa riferimento solo al tariffario degli architetti e degli ingegneri, mentre le attività di progettazione che disciplina comprendono anche prestazioni svolte da geologi, va da sé, per analogia, che anche il tariffario dei geologi deve continuare ad essere punto di riferimento per la determinazione dei compensi delle prestazioni che questi devono rendere.
A tua disposizione per eventuali chiarimenti, ti invio cordiali saluti,
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
dott. geol. Vittorio Silvano
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GRande risposta!!!