devo dire che sono rimasto soddisfatto delle risposte e vi ringrazio; tuttavia vorrei precisare alcune cose. sono d'accordo con Eddy sul fatto che non si debba confondere la rel. geologica con quella geotecnica, ma è anche vero che in alcuni casi (e a quelli mi riferivo) è richiesta sola la relazione geotecnica, come nel caso di civili abitazioni che si trovino in aree caratterizzate da evidenti situazioni di stabilità geomorfologica etc.
La risposta di Fernando mi è parsa abbastanza chiara anche se dato che non sono particolarmente ferrato in giurisprudenza mi interesserebbe sapere se esiste qualche norma che esprima ciò che ha affermato, ossia che la Sentenza del Consiglio di Stato sia "superiore" alla Circolare emessa successivamente dal Ministero LL.PP.
Cara Alessandra non si tratta poi di dover includere la parte geologica, suggerimento abbastanza valido, anche se sai benissimo che nel caso di modeste (e non solo) costruzioni anche un perito agrario (progettista) può fare l'elaborato (rel. geotecnica) perchè ti scrive due scemenze desunte dal P.U.C. Il problema è che occorre definire una volta per tutte norme chiare e inequivocabili su chi possa firmare una relazione geotecnica e non geologica (in questo caso sappiamo già che la competenza è solo ed esclusivamente nostra) senza dover ricorrere a sotterfugi per far valere le nostre competenze. Qui in Sardegna mi sa che siamo ancora troppo indietro nel rispetto delle norme, ma dato che ci troviamo nella medesima provincia sarebbe il caso di coalizzarci tutti insieme per promuovere azioni che garantiscano il rispetto della nostra professione.