l'hanno già fatto, più volte... non ultima nel documento (redatto da avvocati) del CNG circa le competenze del geologo in contrapposizione al documento del centro studi degli ingegneri (redatto da ingegneri).

A pagina 9 si legge:
...
Inconferente risulta poi l’ulteriore richiamo al già citato D.M. 14.09.2005
laddove il provvedimento prevede, al capitolo 7.2.1., che il modello geologico “deve
essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento,
da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del
programma delle indagini” (vedasi pag. 16 della pubblicazione del Centro Studi del
C.N.I.). La disposizione non può infatti essere intesa come attribuzione di competenza
esclusiva all’ingegnere in materia geotecnica per i seguenti motivi:
– il progettista può essere anche altro professionista tecnico (architetto, geometra,
perito industriale, etc.);
– l’indicazione è finalizzata solo a definire i contenuti del modello geologico;
– un decreto ministeriale costituisce provvedimento di tipo amministrativo ed
in quanto tale non può attribuire o sottrarre competenze professionali.
...

la cosa mi sembra più che appurata...
Ciao