COMPETENZE DEL GEOLOGO:

- Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 (art. 3)


COMPETENZE DELL'INGEGNERE:

- Legge n. 1395 del 24 giugno 1923
- Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925 (combinato disposto artt. 51 e 52)
- Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 (art. 17)
- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (art. 2)
- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 93)


il D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 purtroppo non definisce in maniera univoca le competenze di entrambi poichè:

è vero che all'art. 41 è annoverato tra i compiti del geologo "le indagini e la relazione geotecnica" ma è altrettanto veroi che all'art. 1 , comma 2 si dispone che "Le norme contenute nel presente regolamento NON MODIFICANO l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"

purtroppo, constato con grande amarezza che nell'opuscolo del CNG redatto dagli avv. Lagonegro e Romano, alla pag. 14, ultimo capoverso, si persiste nell'illusione " Infine il citato D.P.R. 328/2001, nell'elencare tutte le competenze del geologo, indica espressamente la competenza a redigere la relazione geotecnica".

Tale informazione è fuorviante ed è, pertanto, di una gravità incredibile in quanto fatta da addetti ai lavori in riferimento ad una categoria già molto confusa !!


Alessandro Cascone


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)