Quote:
Ci sono, come ribadisce Cascone (sempre lui che scocciatore), molti punti oscuri non ancora chiariti dal CNG,
in effetti ci sono due "punti" che, con tutta la buona volontà, non riesco proprio a capire, si sa sono giovane professionalmente parlando, per cui sarei grato a chiunque mi sappia "illuminare":


PUNTO n. 1:

Le bozze delle NTC, redatte e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 23/09/2005, venivano pubblicamente ed ufficialmente salutate positivamente dal Presidente De Paola con la CIRCOLARE N° 211 del 31 marzo 2005:

"Nella seduta fiume di ieri 30 marzo 2005, dopo un lungo ed acceso dibattito, è stato approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il Testo Unico Norme Tecniche per le costruzioni.
[...]
Con vivo compiacimento il Consiglio Nazionale dei Geologi rileva che, con l’auspicata e sofferta approvazione del T.U. sulle Norme Tecniche per le costruzioni, le competenze professionali dei geologi hanno ricevuto riconoscimento e rivalutazione, prima culturale e, poi, professionale.

Finalmente la modellazione geologica, comprendente tutti i profili propri della geologia nonché la definizione della pericolosità dei siti, validata e basata su indagini specifiche, in coerenza con la definizione dei contenuti della relazione geologica di cui all’art. 27 del DPR 554/1999, è propedeutica a tutte le attività di progettazione delle opere incidenti sul territorio."


Alle bozze del 2005 sono seguiti ben tre aggiornamenti rispettivamente al 14/12/2006, al 24/04/2007 ed ultime quelle al 13/07/2007 approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LLpp con modifiche il 27/07/2007.

Andando a confrontare le disposizioni relativamente alla CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO (paragrafo 7.2.1 della versione del 2005 diventato per le altre versioni paragrafo 6.2.1), controllabile al seguente link:

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_cdm.htm

si evince che NON E' STATA APPORTATA NESSUNA MODIFICA PEGGIORATIVA anzi a partire dalla versione del dicembre 2006 si è specificata la dizione "relazione geologica" non presente nella versione pubblicata sulla G.U. del 23/09/2005.

Il concetto espresso nella versione del luglio 2007 che il modello geologico " Deve essere sviluppato in modo da costituire utile riferimento " è presente sin dalla versione del 2005.

L'obbligatorietà delle INDAGINI GEOLOGICHE (in funzione dell'importanza dell'opera o dell'intervento), presente nella versione del 2005 e non nella versione del luglio 2007, non era presente già nella versione del dicembre 2006

Andando a confrontare le disposizioni relativamente alla INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA (paragrafo 7.2.2 della versione del 2005 diventato per le altre versioni paragrafo 6.2.2) l'unica differenza che si evince, a partire dalla versione dell' aprile 2007, è l'aggiunta del seguente capoverso:

"Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-chimica dei terreni compresi nel volume significativo, finalizzato all'analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico"

Ora, chiunque era presente al Congresso di Matera, svoltosi dal 10 al 12 maggio , sa come De Paola abbia continuato ad appoggiare le NTC contariamente a quanto dichiarato da tanti OO RR.


PUNTO n. 2:

Leggendo l'opuscolo redatto per conto del CNG dagli avv. Lagonegro e Romano sulle " Competenze del geologo in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro remunerazione in Italia e in Europa" si evince di potersi considerare GARANTITI non solo per l'esecuzione delle indagini geotecniche ma addirittura per la redazione della Relazione Geotecnica così come chiarito da recenti sentenze e pareri di Organi consultivi, alcuni dei quali (Consiglio di Stato) rappresentano la massima autorità di giudizio in materia amministrativa.

- Sentenza n. 701 del 04/05/1995 del Consiglio di Stato, V Sezione
- Sentenza n. 902 del 09/06/2000 del T.A.R. Marche
- Sentenza n. 491 del 29/01/2002 del Consiglio di Stato, IV Sezione
- Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Legislativo prot. n. 1849/500 del 24/07/2002

Ora, è notorio che una norma secondaria, quale è le NTC, non ha nè forza nè valore di legge per cui non può andare in deroga alle norme primarie o ad una sentenza del Consiglio di Stato, essendo questo "supremo organo di consultazione giuridico-amministrativa dello Stato" .

DOMANDA:

Che cosa è cambiato sul tavolo delle trattative da far ritornare il CNG sui suoi passi ?


Alessandro Cascone


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)