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nel senso che il sondatore è anche geologo?


This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)
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CONSIDERAZIONI SUL DIBATTITO RELATIVO AL PREZZIARIO DELLA REGIONE SICILIA


Ho letto con una certa curiosità in questo sito, Geologi.it, il vivace dibattito riguardante il prezziario della Regione Sicilia relativamente alle attività sperimentali previste per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori Pubblici in genere e, in particolare, per le attività di laboratorio e in sito di tipo geologico, geotecnico e geofisico.
Spiace constatare che un argomento, tanto interessante e articolato con non trascurabili ricadute sull’attività professionale ed imprenditoriale, sia stato trattato, in alcuni passaggi, con espressioni al limite dell’offesa personale ed a scapito della chiarezza del dibattito.
Con la “presunzione” di riportare il dibattito in un contesto più tecnico espongo la mia personale posizione sull’argomento che m’è parso essere il “pomo della discordia” rispondendo ai quesiti che ho potuto estrapolare dai diversi interventi.

1^ domanda : le prove e le indagini di tipo geofisico e georadar possono essere eseguite solo da ”laboratori ufficiali o autorizzati” ?
Risposta : questo tipo di prove non rientrano tra quelle previste dalla Circ. 349/STC e possono essere eseguite da qualsiasi operatore esperto e qualificato (sarebbe auspicabile almeno una forma di accreditamento, volontario ed oneroso, da parte di specifici Organismi di Accreditamento (tipo SINAL).

2^ domanda : il D.M. 14.09.2005 – Norme tecniche per le costruzioni è una Norma dello Stato Italiano che deve essere già da ora rispettata ?
Risposta : anche in questo caso la risposta è semplice anche se più articolata. Il D.M. 14.09.2005 è entrato in vigore il 23.10.2005, trenta giorni dopo la pubblicazione nella G.U. n.222 F.A. n° 159 del 23.09.2005. Il dott. Alba ha erroneamente richiamato il D.L. n° 300 del 28.12.2006 (meglio noto come decreto Milleproroghe) ; in realtà la proroga sul periodo del monitoraggio di 18 mesi, previsto dalla Legge n° 186 del 27.08.2004, è di qualche mese successivo ed è sancita dalla Legge n° 17 del 26.02.2007. Questo errore formale diventa sostanziale nel momento in cui il dr. Alba ritiene congelata l’applicazione del D.M. 14.09.2005 per tutto il periodo del monitoraggio e delle successive proroghe. Diversamente la citata legge , la n° 17 del 26.12.2007 per intenderci, dà alle Amministrazioni e ai Progettisti la “….facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi n° 1086 del 05.11.1971 e n° 64 del 05.02.1974….” e quindi senza congelare il D.M. 14.09.2005 consente, in alternativa appunto, l’applicazione della normativa previgente.
A me sembra positivo il fatto che una Amministrazione Pubblica (nel caso specifico la Regione Sicilia) abbia reso disponibile, una volta tanto e con largo anticipo rispetto al momento in cui non sarà più possibile il ricorso alla normativa previgente, uno strumento, a mio avviso unico per varietà di settori e completezza di articoli, indispensabile nella progettazione di nuove opere e nella previsione di spesa delle attività sperimentali a carico dell’Amministrazione. Il dibattito e l’interesse suscitato costituiscono un’utile occasione per richiamare ed aggregare le migliori risorse disponibili per un’eventuale revisione; attenta e costruttiva, di un documento probabilmente perfettibile ; anche il D.M. in oggetto, certamente ad oggi unico nel suo genere, ha avuto oltre 25 mesi di utile sperimentazione !!!

3^ domanda : la quantificazione e l’analisi del prezzo di ogni singola voce del prezziario sono coerenti con la realtà imprenditoriale dei laboratori e delle ditte che eseguono sondaggi e prove in sito e le singole voci sono tecnicamente corrette e soprattutto leggibili nella loro sinteticità ?
Risposta : ritengo che su questa questione debba vertere concretamente il dibattito per accertare se questo prezziario è deontologicamente, professionalmente e quantitativamente valido e quindi di interesse generale. Un “modello certo e definitivo” di riferimento per questa realtà non può che essere quello individuato dalla circolare n.349/STC per la semplice ragione che in questo momento è l’unica specifica che contiene tutti i requisiti di base di un laboratorio di medie dimensioni : superficie dei locali, dotazione minima di attrezzature, qualifica del personale e numero minimo di tecnici, tarature, divieto subappalto, ecc… Ad oggi è opportuno sottolinearlo non esiste altro documento che, nel bene o nel male, descriva realisticamente i requisiti di un laboratorio geotecnico.
A mio modesto parere bene ha fatto la Commissione siciliana a coinvolgere i “laboratori certificati ed autorizzati” in quanto il loro contributo costituisce il limite superiore rispetto ai prezzi offerti, comunemente inferiori e quindi più competitivi, dal così detto “libero mercato”. Ricordo che le Amministrazioni come hanno facoltà di applicare la norma previgente, così hanno facoltà di richiedere il rispetto del D.M. 14.09.2005 .

4^ domanda : è giusto che i laboratori e le ditte di sondaggi siano tenute ad operare in regime di qualità certificato e autorizzato ?
Risposta : la questione è spinosa come ricavo dalla mia personale esperienza di direttore di laboratorio autorizzato e dalla più che decennale partecipazione attiva come socio e consigliere in varie Associazioni di categoria, Algi, Anisig, Assolig ma la risposta non può che essere affermativa. Ricordo che già la “normativa previgente”, Circ. Min. LL.PP. 24.09.1988, n° 30483, prescriveva che le indagini geotecniche dovevano essere effettuate presso “laboratori qualificati nel settore della meccanica delle terre e delle rocce” e che i vecchi C.S.A. ANAS prescrivevano che tutte, proprio tutte, le prove dovevano essere eseguite presso “Laboratori Ufficiali” ed inoltre sono dell’avviso che non certificarsi significhi scegliere una posizione di retroguardia, in condizioni di debolezza e subalternità nei confronti del Committente, che renderà sempre più difficile fare emergere deontologia, professionalità e capacità imprenditoriale.
Quanto sopra espresso rappresenta il mio personale punto di vista con il quale mi auguro di avere contribuito a riportare il dibattito nel giusto contesto; per tale ragione resto a disposizione per eventuali precisazione di “tipo tecnico”.

Torri di Quartesolo (VI),09.10.2007

Renato Bartolomei

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5^ domanda: è giusto aver eliminato la possibilità da parte del geologo applicato, per qualsiasi categoria di opera, di eseguire la qual più minuscola prova in sito con finalità geotecnica (si badi bene, non geologica), che non sia il rilievo di una giacitura o uno scavo?


Ricordando fra l'altro che la normativa comunitaria a supporto di tale manovra è quella che richiede la certificazione CE dei materiali da costruzione e non del sottosuolo tal quale.


"Prosunt omnia quae obstant"
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In risposta alla 5^ domanda di Massimo Trossero :

Non è vero che sia stata eliminata “…. la possibilità da parte del geologo applicato, di eseguire la qual più minuscola prova in sito che non sia il rilievo di una giacitura “. L’attuale D.M. 14.09.2005 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI al paragrafo 7.2. MODELLAZIONE GEOLOGICA riconosce infatti, in modo chiaro, le competenze del geologo nel merito ; precisa inoltre quanto segue : “Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifiche in funzione dell’importanza dell’opera.”

Cordialità. Renato Bartolomei

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infatti il problema non è inerente alla possibilità di eseguire o meno prove ma alla COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE STESSE PROVE (Piano delle Indagini) così come disposto al paragrafo 6.2.2 " Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica "

dato che le considerazioni del collega Bartolomei non sono solo "di tipo tecnico", presumendo per tecnico l'aspetto legislativo, onde evitare di andare off topic in questo thread, lo invito ad un confronto dialettico sull'aspetto "non tecnico" del DM in questione, entrando nell'opinabilità o meno dei contenuti, in altro trhead su questo forum:

http://www.geologi.it/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=8;t=001658

Alessandro Cascone


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
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Perchè non possono anche altre società operanti in altri settori magari più delicati diventare concessionarie dello stato italiano con un prezzario già stabilito?
Così tutte le società italiane saranno garantite e la qualità del lavoro migliorerà.

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Originariamente inviato da Geodesi:
Perchè non possono anche altre società operanti in altri settori magari più delicati diventare concessionarie dello stato italiano con un prezzario già stabilito?
Così tutte le società italiane saranno garantite e la qualità del lavoro migliorerà.
A quanto mi ricordo, ma e' un po' che non rileggo la norma, mi pare che fosse possibile per societa' con esperiena di lavoro in campi affini ottenere la qualifica del ministero. Credo che un laboratorio di misure che gia' lavori in regime di qualita' possa ottenere la qualifica, se possiede gli altri requisiti (personale con esperienza specifica, spazi, attrezzature...).

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SFORZIAMOCI DI AVERE UN PO' DI BUON SENSO. COSA CENTRANO GLI ORDINI PROFESSIONALI CON QUESTIONI PRETATMENTE DA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE?

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Per Lauradeluca

non posso e non voglio intervenire , sono in attesa di troppe risposte.
volevo puntualizzare alcune cose sul tuo intervendo in privato, non ho nessun indirizzo email se vuoi mi puoi mandare qualche riferimento a:

peppealb@libero.it


saluti


saluti peppe alba
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Originariamente inviato da LAURADELUCA:
SFORZIAMOCI DI AVERE UN PO' DI BUON SENSO. COSA CENTRANO GLI ORDINI PROFESSIONALI CON QUESTIONI PRETATMENTE DA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE?
ovviamente nulla, ma quando a sedere sulle poltrone di quegli stessi ordini ci sono le stesse persone, IMPRENDITORI, che traggono indubbi vantaggi da certe esclusive imposte da legge non credi che ci sia un po di conflitto di interessi ?


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