A prescindere dalla capacità e competenza del Geologo nella compilazione della "Relazione Geotecnica" è fuori discussione, perché sancito dalla norma legislativa e dalla Giurisprudenza (sentenze del C.d.S. e di alcuni TAR), che il Geologo è "abilitato" ad effettuare questo atto professionale. Sarà soltanto sua, con la firma della "relazione" la responsabilità civile e penale dell'atto professionale.
Nessuno, che sia funzionario della P.A. né altri, ha legittima facoltà d'invalidare la "Relazione Geotecnica", redatta da un Geologo, a pena di rigettare il progetto. Chi si avvale di questo potere compie un atto arbitrario che si configura come "abuso di potere" se non anche come "forma estorsiva, intimidatoria e ricattatoria" nei confronti del Professionista e del suo Committente.
Gli atti contro legge vanno decisamente perseguiti con un esposto diretto alla P.A., al funzionario preposto all'istruttoria, a chiunque abbia indebitamente espresso pareri e, se del caso, trasmesso alla Procura della Repubblica a tutela dela propria dignità personale e professioanle e a salvaguardia degli interessi del proprio Committente.
Non ci si illuda che l'O.R. abbia la facoltà d'intrapresendere azioni sanzionatorie verso i Geologi della P.A.
Nel sito del SINGEOP sono chiaramente espresse le osservazioni di merito circa l'applicazione del "Codice Deontologico".
Andrea Maniscalco
Presidente del SINGEOP