Giurisprudenza sulla diffamazione via Internet

Affinché il "provider", che si limiti ad ospitare sui propri "server" i contenuti di un sito Internet predisposto dal cliente, possa rispondere per le attività illecite poste in essere da quest'ultimo, non è possibile ravvisare un'ipotesi di colpa presunta, ma è necessario che sussista la colpa in concreto, ravvisabile, ad esempio, laddove venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di alcune pagine "web", non si attivi immediatamente per farne cessare la diffusione in rete.
Tribunale Napoli, 4 settembre 2002, in Giur. napoletana 2002, 427

In caso di diffamazione consumata mediante i contenuti di un sito Internet, sussiste la responsabilità concorrente del "provider" , ancorché quest'ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui propri "server" il contenuto delle pagine "web" predisposti dal cliente, ai sensi dell'art. 18 l. n. 675 del 1996, che estende la regola di cui all'art. 2050 c.c. a colui che tratta dati personali.
Tribunale Napoli, 8 luglio 2002, in Giur. napoletana 2002, 427

(Fonte: http://www.infogiur.com/giurisprudenza/diffamazione_internet.asp)


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Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)