ovvero:

il D. lgs. 152/06 prevede che:
art. 170, comma 7
"fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto"
art. 170, comma 11
"fino all'emanazione di corrispondenti atti dotati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attivazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"

in definitiva puoi tranquillamente applicare le direttive del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque!

da un post di Alessandro Cascone


"Prosunt omnia quae obstant"
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