Quote:
Sostiene GEOALFO:
Alessà.....mi sa che questa volta hai frainteso e non sai di cosa stai parlando.....si tratta di quel tesserino (tipo carta di credito con foto che il tuo ordine rilascia all'iscrizione) mica di uno di quei cosi che si mette ai convegni con scritto nome e cognome

Antonio ha fatto una breve casistica...
ci sarebbe da aggiungere: quando si entra in un tribunale come periti o alla procura della repubblica (dalle mie parti ci sono controlli molto ferrei)

quando ti fermano ai posti di blocco con strumentazioni ambigue (per loro)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)



MORALE DELLA FAVOLA:
il tesserino rilasciato da un'Ordine professionale non ha nessun valore agli effetti civili

......e non aggiungo commenti sugli utilizzi riportati.....


Quote:
Sostiene GEOALFO:
Per quanto riguarda l'autoironia, ben venga, ma ogni tanto bisogna parlare seriamente, altrimenti si passa per comici e non per professionisti
ma i professionisti dovrebbero prima di tutto conoscere la legge wink

con immutata (e sincera) stima
Alessandro


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)