Il tema in discussione pone in luce la questione concernente la "giusta remunerazione" della prestazione professionale questione che non è separata da quella relativa alle procedure di acquisizione degli incarichi. E' un tema che merita ampia riflessione per arrivare a superare il problema con una soluzione condivisa. Le frasi ad effetto o gli slogan populistici non aiutano a risolvere la questione.
Partiamo da un dato di fatto.
Prima della legge 248/06 (di conversione del famigerato "decreto Bersani") era vigente la Tariffa D.M. 18.11.71 e s.m.e i. nel quale venivano postulate le diverse tipologie di prestazioni e i relativi compensi (a vacazione, quantità, discrezione, percentuale). A rigor di termini con la suddetta Tariffa l'onorraio dovuto al professionista è commisurato a parametri di valutazione economica(ancorchè non adeguata ai tempi correnti) che fanno riferimento alla durata, all'importanza della prestazione, al decoro della professione. Non solo. Ma circostanza non trascurabile è che, in termini di moneta, tutti i professionisti sono sullo stesso piano!
Giova ricordare che le tariffe professionali sono approvate con decreto del Ministro di G. e G. "su proposta" del C.N.G. E' l'Istituzione governativa che decide sulla materia, non certo il C.N.G., tant'è che l'ultimo aggiornamento risale al 1996 malgrado le reiterate "proposte di adeguamento" avanzate dal C.N.G. (e dal SINGEOP).
Con la conversione alla dottrina liberista il Sig.Bersani ha cancellato con la "sua"legge, in modo autoritario, arbitrario e antidemocratico, i minimi tariffari introducendo norme vessatorie verso i liberi professionisti in particolare e più in generale verso ogni forma di lavoro autonomo.
Allo stato attuale qual'è lo scenario che fa da sfondo all'attività libeero professionale e ai rapporti economici e contrattuali tra il libero professionista e la committenza pubblica e privata?
Ante legge 248/06 per i liberi professionisti l'unico parametro di riferimento economico era il Tariffario. Sotto questo vincolo ogni prestaziopne professionale, da chiuque resa, era retribuita nella stessa misura "indipendentemente dall'anzianità, capacità e competenza" del professionista. La sola formula che in qualche modo compensasse l'eventuale maggiore esperienza del professionista era l'applicazione del criterio "a discrezione" (Titolo V, art.27 e segg.ti).
Ma con l'avvento della 248/06 come si deve comportare il L.P. verso la committenza? Necessita una distinzione tra clientela pubblica e clientela privata.
La P.A. in genere pone nei bandi un importo che spesso è definibile "a discrezione", gettato lì tanto per riempire un capitolo di spesa. I professionisti concorrono e a loro volta valutano "a loro discrezione" il corrispettivo della loro prestazione, anche quì, spesso, senza avere cognizione della natura dell'incarico. Sempre, ma salvi i casi particolari (clientelismo, nepotismo, devozione, ecc.), la P.A. privilegia il costo più basso e trascura il criterio (peraltro raccomandato nella vigente normativa) della "prestazione economicamente più vantaggiosa" che tiene conto dell'adeguatezza dei curricula, dell'esperienza, della tipologia del servizio, dei tempi e di quanto altro concorre all'espletamento della "migliore prestazione" al "minor costo".
In linea generale, però, gli incarichi conferiti dalla P.A. (con particolare riferimento alle amministrazioni comunali) sono limitati a "progetti preliminari" per i quali la norma non prevede particolari approfondimenti specialistici; solo raramente la P.A. estende la prestazione a "progetti definitivi" e meno che mai "esecutivi". Ciò principalmente nel settore delle opere edili e solo sporadicamente gli incarichi afferiscono richerche e studi idrogeologici o interventi di stabilizzazione di eventi franosi.
Più esteso è, per contro, il mercato professionale verso la clientela privata che necessita di prestazioni specialistiche e molto qualificate capaci di "interpretare il progetto" e dettare in tempo reale le conseguenti soluzioni tecniche con il massimo vantaggio di spesa. Consegue che il rapporto con la committenza privata è sempre di natura fiduciarai e il professionista che accetta l'incarico deve essere pienamente consapevole delle responsabilità che si assume con quell'atto: tutela del cliente con la garanzia di essere assolutamente idoneo ad adempiere al mandato nel rispetto delle proprie capacità e competenze professionali, delle norme di legge ove previste, della deontologia.
Ciò premesso e delineato, sia pure in modo schematico, le tipologie del mercato e della clientela il L.P. non può derogare dal principio economico che dalla sua prestazione "deve trarre un guadagno" e che quella "ha un costo"!
Il L.P. che ignora o non applica questa basilare regola si pone "ipso facto" fuori dal mercato perché non lo può sostenere.
La pratica del prezzo più basso non permette un adeguato tenore di vita (cosa fondamentale) ma non aiuta a inserirsi e mantenersi nel mondo del lavoro con soddisfazione e dignità (poco prezzo = poco valore).
Il c.d. professionista che pratica prezzi stracciati arreca gravissimo danno a sé stesso e a tutta la ctegoria dei L.P. che non possono né debbono pagare lo scotto di una concorrenza che non solo è sleale ma soprattutto suicida.
E qui entra in gioco il ruolo dei Consigli degli Ordini il cui compito precipuo è non solo quello di attestare l'abilitazione all'esercizio della professione (acquisita con il superamento dell'E.d.S.) ma che è anche quello di vigilare sulla correttezza formale e sostanziale dei proipri iscritti e dei loro comportamenti nel rispetto pieno e totale del "codice deontologico".
Gli Ordini sono enti di diritto pubblico e i rispettivi Consigli hanno l'obbligo di tuteklare il titolo e la professione intraprendendo "senza se e senza ma" ogni e qualsiasi iniziativa per contrastare gli abusi da chicchessia commessi.
Andrea Maniscalco
Presidente SINGEOP