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[QUOTE] [quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da Adriano Iachetta:
e nemmeno voglio fare il Don Chisciotte
--------------------------------------------------------------------------------

ok, allora continua a fare Sancho Panza !!/QUOTE]

Bella coppia laugh laugh Devo supporre che ti stai identificando con Don Chisciotte laugh laugh


Cmq, mi dispiace per te, ma io non potrei essere Sancho perché non sopporto i servi

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Postato da geoalfo
"Qui il problema è molto + complesso....ci sono troppi geologi fai da te...."
Mi spiegate cosa è un geologo fai da te?
Mi spiegate perchè un geologo abilitato dovrebbe rinunciare ad incarichi se la sua abilitazione glie lo consente, la sua maturità attestata dall'iscrizione gli dovrebbe permettere di valutre le difficoltà e scegliere da solo sè accettare o no ed eventualmente attivare le dovute collaborazioni.

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Dimenticavo "il bersani" (confidenzialmente), aiuta a mettere nero su bianco (offerte pubbliche), la situazione che da sempre esiste nel "mercato privato", e basta prendersela con i giovani, loro hanno trovato uno stato di prezzi che è quello che conosciamo tutti e si sono semplicemente adeguati frown

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Per Mariano:

Definizione personale (ma criticabile) di geologo fai da te: colui che conseguita laurea ed abilitazione, ritiene vista la sua alta preparazione di poter immediatamente esercitare, copiando relazioni altrui o semplicemente parlando di alpi, appennini, somma vesuvio ecc ecc., "vendendo in tal maniera il suo timbro".
Trenta anni fa questo tipo di geologo era lecito (anche perchè erano veramente pochi), ma oggi con le risposte tecniche che siamo tenuti a dare al mondo del lavoro no.....

Purtroppo oggi l'abilitazione da sola, a mio parere, non basta a certificare, la capacità professionale di un iscritto. Non è facile da accettare ma è così. Basta guardare i bandi x lavori particolari che richiedono particolari requisiti x poter solo poartecipare....fatturato, lavori simili eseguiti per importi predeterminati, struttura tecnico professionale, addirittura qualcuno richiede anche certificazioni di qualità, ecc. ecc.

Bersani farà anche quello che dici tu, ma nessuno se la sta prendendo con i giovani. Anzi!! Ho ripetuto (ma evidentemente ripeto provengo da uno stato straniero e quindi parlo un'altra lingua) che paradossalmente il bersani danneggia proprio loro:
1°) la riduzione di introiti non incoraggia l'associazione paritaria di senior e di giovani nei bandi pubblici che può rappresentare per il giovane professionista un momento di crescita
2°) ammesso che il giovane riesca ad accedere ad un incarico pubblico (ma questo vale anche x i + grandicelli che però riescono ad ammortizzare con un privato di qualità) il corrispettivo che avrà dall'incarico sarà modesto.....ed ho citato (ripetutamente) il caso dei colleghi toscani che hanno preso sì l'incarico, ma x 1000 euro (IVA e Cassa compresa) e mi spieghi quale opportunità hanno avuto??


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Per il mitico Alessandro:

D. Lgs 163/06
Art. 91.
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Non mi sembra che il senso sia quello che tu "erroneamente" hai dato. Perchè se la tua interpetrazione fosse corretta, il RUP potrebbe in quanto non deve affidare un incarico di progettazione a soggetti che non siano compresi tra questi:

comma 1 - art. 90
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

Ti risulta che qualche incarico professionale sia stato mai conferito da una PA ad un soggetto diverso da quelli sopra riportati???

Poi non sapevo di essere così tanto fortunato da avere beccato l'unica stazione appaltante che fa una graduatoria di professionisti in base ai titoli e, non solo, di essere riuscito perfino (forse) ad avere l'incarico!!!!
Se non fosse perchè oggi mi si è rotto il computer dello studio su cui lavoro ed ho tutte le cose dell'ordine, e non faccio altro che sbraitare dalle 4 di oggi...ci crederei quasi!!!!


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Alessà...sempre x te

Dimenticavo.
La 109 non parla di graduatorie così come il 163 perchè costituiscono il testo di legge.

Il Regolamento della Merloni (DPR 554/99)prevede questo ed altro, anche se all'epoca i minimi erano inderogabili.

http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/554/allegati.htm#a

Il Regolamento del 163/06 conterrà anch'esso delle indicazioni.

Inoltre sempre dal DPR 554/99 (non dalla Luna):
Art. 63
(Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:

a. il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b. l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:

a. il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b. il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c. l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.


Art. 64
(Modalità di svolgimento della gara)

l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale da applicarsi:
a. alla percentuale per rimborso spesa;
b. alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d);
c. agli importi per le prestazioni accessorie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e);
d. alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:

per l’elemento a): da 20 a 40;
per l’elemento b): da 20 a 40;
per l’elemento c): da 10 a 30;
per l’elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta.

Scusatemi x aver riportato tutto...ma ogni tanto leggere un pò di normativa non fa male.....


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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cascone Offline OP
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certo che leggere fa bene ma poi bisogna anche capire, e di conseguenza DICHIARARE (leggasi onesta' intellettuale) se le cose che si leggono vengono applicate.

domanda:
Tutto quanto riportato nelle varie leggi e regolamenti vengono DI FATTO applicate ???

risposta
NO !!!

e siccome mi piace parlare con i fatti riporto un bando uscito in questi giorni di "affidamento di incarico" che rispetta "paro paro" tutto quanto riportato da Alfonso non solo sulla formazione di graduatorie ma anche e soprattutto su come l'applicazione del Decreto Bersani stia distruggendo il mercato con affidamenti con il criterio del minimo ribasso wink

Comune di Gragnano (NA)

chi conosce la realtà lavorativa in Campania conosce anche il nome del devoto in questione.

Alfo', mi sa che a breve mi trasferisco in Calabria a lavorare, visto che c'è maggior rispetto delle leggi e soprattutto c'è spazio per i non-devoti !

......vedi ad essere mal pensante e razzista ? e io che pensavo che la Calabria fosse come il resto dell'Italia frown


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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x geoalfo
"Purtroppo oggi l'abilitazione da sola, a mio parere, non basta a certificare, la capacità professionale di un iscritto."
dalle mie parti si dice giocando sulle parole che nessuno nasce "imparato", ma credo che i limiti messi sui bandi servono a proteggere nuovamente quelli che hanno sempre preso gli incarichi "fiduciari", dando contentini percentuali ai giovani.
Il nostro è un paese strano, quando si parla di qualità o di certificazione si ricorre ad ammassi di carta che nessuno controllera mai e che comunque riguardano procedure e standard che hanno poco a che vedere con la vera qualità, la 349 nè è un esempio lampante. wink
E sè proprio si doveva tutelare la qualità del Lavoro del geologo con i minimi tariffari, perchè non si è rincorso a gran voce la vidima obbligatoria di tutte le parcelle (con la presentazione di un qualsiasi lavoro), che avrebbe reso più facile la riduzione dell'evasione? eek
Cosa ci stavamo a fare "noi" (forse voi) nella manifestazione dei professionisti assieme agli avvocati a Roma (c'erano schifani e la russa in prima fila), cosa ci accomuna con loro?

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Con Schifani e con il suo capo ci accomuna il senso dello Stato, della Legalità e la Giustizia uguale per tutti.

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