Nel decreto-legge “Milleprooghe” di fine anno è stato inserito un articolo il 20 concernente il “Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni” in un primo momento e dalle indiscrezioni che erano trapelate prima e dopo il C.d:M di fine anno sembrava venisse prorogata sino al 30 giugno 2009 l’applicazione delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 14/9/2005.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre, il decreto n. 248 del 31 dicembre 2007, concernente legge “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (cd. Milleproroghe), ha messo in evidenza un clamoroso pastrocchio, infatti, così come è stato scritto l’articolo 20, non c’è stata ed, anzi dall’1 gennaio 2008 è entrato in vigore definitivamente il decreto 14/9/2005.

Tale affermazione nasce dalla considerazione che non essendo state emanate le nuove norme tecniche che avrebbero sostituito le precedenti di cui al D.M. 14/9/2005, di fatto non è applicabile l’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (decreto milleproroghe) e, quindi, non essendo stata emanata nessuna proroga per le precdenti norme tecniche, le stesse sono entrate in vigore l’1 gennaio 2008 escludendo la possibilità di utilizzare la normativa previdente L. 1086/71 e L. 64/74.

Un vero pasticcio. Sino al 31 dicembre 2007 era possibile applicare anche la legge n. 1086/1971 e la legge n. 64/1974 mentre dall’1 gennaio 2008 e sino alla emanazione delle nuove norme tecniche non sarà più possibile con la considerazione, poi, che tale possibilità tornerà nuovamente, per un periodo di 18 mesi, dopo l’emanazione delle nuove norme tecniche.


Da questo provvedimento hanno preso subito le distanze:

Centro Studi CNI, sul regime transitorio introdotto dal suddetto articolo 20, secondo il quale “allo stato, la proroga di 18 mesi a partire dal 01.01.2008, deducibile dal citato art. 20, concerne l'applicazione delle norme previgenti al DM 14.09.2005 e cioè quelle del DM 9.1.1996 e del DM 16.1.1996”.

http://www.casaportale.com/public/uploads/NTC_Circolare_CNI_07012008.pdf


La Regione Emilia Romagna, con una nota del 2 gennaio 2008 indirizzata ai Servizi Tecnici di Bacino, ha consigliato, per i progetti che dovessero essere redatti o istruiti in questi giorni, di tenere (o fare) presente la insufficiente chiarezza dell’attuale quadro normativo di riferimento. Trasmetterà nuove informazioni solo a seguito di notizie ufficiali in ambito nazionale.

http://www.casaportale.com/public/uploads/Lettera_DG_Emilia-Romagna_02012008.pdf


La Regione Umbria, in qualità di capofila della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per “Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio ”, si è rivolta direttamente al Ministro delle Infrastrutture chiedendo, con una nota del 4 gennaio 2008, di farsi promotore, con la massima urgenza, di un provvedimento che proroghi il termine dell’art. 5 del D.L. n. 136/04 - già fissato dall’art. 8 della legge n. 17/07 al 31 dicembre 2007 - fino all’entrata in vigore della nuova normativa.

http://www.casaportale.com/public/uploads/Nota_Umbria_MinistroInf_04012008.pdf


è il nostro consiglio nazionale che posizione assume?


saluti peppe alba
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