Alla luce di un’attenta lettura del D.M. del 11/03/1988 e dei pareri del consiglio di Stato in merito alle competenze dei geologi e degli ingegneri sulla redazione delle relazioni geotecniche per le indagini (entrambe le professionalità sono abilitate a redigerle!), mi chiedo se sia possibile compilare una relazione geologica sulla scorta delle indicazioni del Decreto Ministeriale, omettendo, però, le indagini e le valutazioni geotecniche per la parametrizzazione dei litotipi, demandando il tutto al progettista.
Una simile relazione geologica è da considerare completa e non censurabile a norma di legge?
Faccio questa domanda perché, il più delle volte, mi si commissiona uno studio geologico esortandomi a dedurre qualche parametro geotecnico al cospetto di somme esigue per le prove che mi dovrebbero consentire di ricavarli!
Preferisco allora omettere le indagini geotecniche e redigere una relazione “totalmente geologica” evitando così di andare incontro a spiacevoli conseguenze.
Quest’approccio è da considerarsi eccessivamente cautelativo, censurabile, sbagliato o corretto nei confronti della legge; d’altronde il D.M. del marzo 1988 indica in maniera netta la differenza tra studio geologico e studio geotecnico e precisa in maniera inequivocabile che la relazione geologica ha il compito di determinare la natura, il grado di alterazione dei litotipi, i processi morfogenetici in atto e potenziali, i rapporti stratigrafici e strutturali delle diverse litologie ecc…..


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