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Reinvio una risposta a quesito identico del maggio scorso:
DPR 236/1988 art. 6 c. 2 : Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: ... f) apertura di cave o pozzi D. Lgs. 152/1999 art. 21 Modifiche al DPR di cui sopra: …’nella zona di rispetto sono vietati… g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano…’ E’ il caso di leggerselo per esteso. Inoltre, come qualcuno giustamente osservava, i criteri per la definizione delle fasce di rispetto spesso sono indicati dalle normative regionali. In Lombardia la norma consente la definizione delle fasce di rispetto per pozzi destinati all’uso potabile oltre che con il criterio geometrico anche con il criterio cronologico e con quello idrogeologico, adottati in base alle caratteristiche degli acquiferi interessati dall’estrazione. Infine, per definire la distanza minima di pozzi d’acqua per il consumo umano esistono diversi software applicativi alcuni dei quali, oltre a definire la questione dal punto di vista dimensionale, consentono di fare bilanci delle risorse in entrata e in uscita dal comparto di territorio modellizzato.
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