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Non concordo con alcune cose dette da Francesco mentre concordo con altre. Aspetto normativo. Bisogna distinguere la procedura autorizzativa prevista dagli artt. 93 e 95 del TU 1775/1933 dalle fasce di rispetto (200 m di raggio, per inciso). Queste sono regolate dal DPR 236/1988 e dalle modifiche che ho indicato contenute nell'art. 23 del D. Lgs. 152/1999 (e l'eccezione riguarda proprio i pozzi per uso potabile...non gli altri, a meno che, ribadisco, norme locali non definiscano criteri diversi da quello strettamente geometrico). I criteri di solidarietà o di non conflittualità e, in generale, di utilizzo razionale delle risorse, sono esposti anche nell'art. 23 del D. Lgs. che ho citato, che consiglio di leggere visto che é considerato il nuovo Testo Unico sulle acque. Interessa infatti tutto il ciclo dell'acqua, dal prelievo allo scarico e abroga la Legge Merli oltre ad apportare le modifiche al DPR 236/1988. Aspetto tecnico. La definizione dell'ampiezza dell'influenza di un pompaggio può certamente essere invocata e dimostrata con le buone regole dell'idrogeologia cui anche Francesco fa riferimento, purché sussistano le condizioni normative per farlo, altrimenti potrbbe essere un esercizio inutile. Gianfranco ti interessa specificare di che tipo di pozzi si tratta e qual'é il motivo ultimo della tua richiesta?
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