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Non ricordo il numero della legge, è anteguerra ed non è mai stata abolita. Si riferisce alla concessione per utilizzo per acque pubbliche e comprende sia le acque superficiali che sotterranee.
Essa prescrive che per l'escavazione di pozzi venga richiesta l'autorizzazione del Genio Civile corredata da relazione geologica.
Una volta realizzato il pozzo la legge prescrive che venga presentata al Genio Civile una relazione con stratigrafia, ecc.
Naturalmente la legge non parla di Geologi in quanto all'epoca non esisteva un albo.
Questa legge è stata generalmente fatta propria e aggiornata dalle varie Regioni, ad esempio la regione Lazio ha emesso sulla base di questa legge una propria normativa.
Quindi in mancanza di legge o Normativa regionale fa fede la legislazione nazionale e poiché questo tipo di attività sono riservate ai geologi è chiaro che la relazione geologica, stratigrafia, prove di portata debbano essere redatte efirmate da un geologo
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