Antonio,
ciò che esponi (e che hai esposto) è per molti aspetti condivisibile (tuoi punti 1,2,3) anche se:
- l'OPCM 3274 recepisce fedelmente l'EC8-1 CAP.3 nella classificazione dei tipi di suolo di fondazione
- qualcuno (ora ben non ricordo chi) nel forum ha, invece, sostenuto che la sismica a rifrazione è più che valida in questi casi.
Per ciò che riguarda il tuo punto 3(bis) e 4 si possono fare alcune considerazioni/domande:
-non credo che a quaesto punto la relazione geologica perda di importanza (analisi, studi e compatibilità geomorfologici, idrogeologici, non credo siano vietate....), anzi ne assume ancora di più!
-nella relazione geotecnica (mi chiedo) non credo (spero) che si sia esonerati dalle indicazioni sui parametri geotecnici e su tutte quelle considerazioni geotecniche che si facevano prima della OPCM. E dato che queste erano di nostra competenza, attualmente non vedo pericolo che i progettisti si possano sostituire TOTALMENTE al geologo nelle competenze geotecniche; non credo che perda di importanaza il DM 11/03/88. Infatti:
per quanto riguarda la relazione geotecnica, si è rilevato come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici abbia ritenuto che essa sia di competenza esclusiva degli ingegneri, mentre il Servizio geologico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia formulato una distinzione (ritenendo che la relazione geotecnica, nella parte in cui riguarda il rilevamento dei dati, appare di competenza del geologo, mentre è di competenza dell'ingegnere progettista per quanto attiene alle scelte progettuali e le relative verifiche). Ritiene la Sezione che le conclusioni raggiunte dal Servizio geologico siano le più conformi alla lettera e alla ratio delle disposizioni contenute nella legge 3-2-1963, n. 112. Va infatti rilevato che SOLO I GEOLOGI hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno. Tale indagine, di natura accertativa dell'esistente, comporta indagini tecniche sull'area interessata dall'intervento (in coerenza e in applicazione dei già compiuti studi, relativi ad un'area più ampia di questa), che nessuna norma ha attribuito alla competenza degli ingegneri.
Insomma un conto è far fare le prove alle imprese, un conto è interpretarle CORRETTAMENTE (e se non lo fa il geologo...)
Detto questo, i dubbi mi/ci rimangono (e per ora mi auguro di non avere molti lavori in zone sismiche 1,2,3....scherzo). Trovo molto costruttivo (personalmente) leggere tutti i pareri dei colleghi.
Attendo "bramosamente" anche io nuovi interventi e delucidazioni, consigli nonché critiche.
ciao