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Riporto dalla nuova normativa sismica: 2.4 Prescrizioni relative ai terreni di fondazione Il sito di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno in generale essere esenti da rischi di instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto. L’occorrenza di tali fenomeni dovrà essere indagata e valutata secondo quanto stabilito nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” e dalle disposizioni vigenti, in particolare dal D. M. 11.3.1998 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni. Scopo delle indagini sarà anche quello di classificare il terreno nelle categorie di cui al punto 3.1. Per costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità del complesso opera-pendio in presenza delle azioni sismiche. I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell'art. 17 delle legge 2.3.1974, n. 64.
da quanto sopra e soprattutto da quell' "anche" caratterizzare mi viene il dubbio già esposto altrove ma che vorrei discutere con voi. dal momento che il valore vs30 non rientra in alcuno dei calcoli successivi, anzi le componenti orizzontali dello spettro di risposta elastico accorpano addirittura le categorie B,C ed E (cfr. tabella 3.1) direi che la determinazione di questo valore rappresenti solo uno dei modi possibili per effettuare una semplice caratterizzazione. Come dire che posso usare il valore della coesione per dire che un terreno ha comportamento coesivo o meno...ma se ho un terreno argilloso è per forza anche coesivo... poichè le categorie descritte nella norma sono abbastanza generiche e individuate per classi di valori molto ampie (spt tra 15 e 50 ad es.), visto che dobbiamo comunque improntare le nostre indagini a risolvere i quesiti di sempre, vale la pena di "sprecare" delle risorse per 1 sondaggio a 30 m invece che farne 2 a 10m più qualche prova di laboratorio? Per quello che ne ho capito io, ma forse sbaglio, la determinazione precisa del vs30 non serve a niente (ad es. categoria B tra 360 e 800m/s), vale solo come metodo possibile...e se ho una letteratura abbastanza affidabile posso caratterizzare il terreno tranquillamente sapendo già che se vs30 sarà 600 invece che 392 non cambia assolutamente nulla ai fini della nuova normativa e dei relativi calcoli. Amore per la scienza si, ma allarmismi ingiustificati meglio di no...siamo già abbastanza incasinati così...se poi aggiorneranno i PRG con dati misurati tanto meglio.
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Sicuramente volevi dire D. M. 11.3.1988!! Comunque sono d'accordo con te e confermo quello che ho detto nell'altro post:attualmente le indagini da effetture secondo il decreto 11-3-88 ( cioè il tipo e il loro dimensionamento) sono in funzione dell'opera in progetto e del tipo di terreno interessato. Bene, con la nuova normativa , rimanendo valido il D.M.11-3-88,le indagini saranno sempre in funzione dell'importanza delle opere in progetto ,della loro incidenza sul suolo di fondazione e del tipo di terreno interessato. Nel caso di opere di una certa importanza, in cui si prevedono più sondaggi, vuol dire che qualcuno di questi lo spingeremo fino a 30 m e vi faremo una sismica in foro.
Sabato D'Elia
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