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Mi chiedo se sia legittimo formulare offerte al ribasso sulla parcella professionale, nel caso di bandi pubblici, operando, oltre che sulla detrazione del 20 % della Legge 155/89, anche sui compensi accessori stabiliti dal nostro tariffario. Il tariffario Nazionale, infatti, non stabilisce una soglia minima, ma solo una massima del 60 %, superabile solo nel caso in cui si volessero quantificare in dettaglio le spese sostenute. Premesso che la quantificazione in dettaglio non è plausibile nel caso di partecipazione ad una gara, trattandosi di lavoro ancora da svolgere, mi chiedo se sia legittimo, come operato da molti ingegneri (non conosco le clausole del loro tariffario) che riducono le spese accessorie a zero (!!!) andando ovviamente al sorteggio per aver presentato offerte di pari valore. L'Ordine Regionale cui appartengo (Calabria) ha stabilito una soglia minima che è del 30 %, per importi a base d'asta superiori ai 20 miliardi delle vecchie lire. A questo punto mi chiedo: è giusto che io rispetti tale disposizione (anche se partecipo ad una gara fuori regione sono comunque tenuto all'osservanza di quanto disposto dal mio ordine regionale) ma può un collega di un'altra regione (con disposizioni diverse) operare un ribasso maggiore e, quindi, aggiudicarsi il lavoro ? Non sarebbe il caso che l'Ordine Nazionale chiarisse la faccenda? Desidererei aprire un dibattito in merito. Un saluto ai colleghi.
Il vero viaggio di scoperta non è il cercare nuove terre ma è l'avere nuovi occhi.....(Marcel Proust)
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Il ribasso nelle prestazioni accessorie nelle gare è una vera giungla, anche se spesso lìordine degli ingegneri, non vista (se richiesto) parcelle con spese troppo basse.
Credo che una soluzione sarebbe quella che la committenza richiedese una analisi dei costi per le spese scartando quelle offerte in cui il ribasso è ingiustificabile.
In ogni caso sarebbe bene che l'ordine a livello nazionale (possibimente di concerto con gli ingegneri) si muovesse.
Ma quando mai il nostro ordine si è mosso in maniera veramente utile?
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dai un occhiata alla sentenza 5193/2001 del Consiglio di Stato dove la progettazione viene considerata alla pari di un attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di servizi, e pertanto il compenso rappresenta un parametro di concorrenza per il quale sarebbe lecito partecipare a ribasso nella formulazione dell'offerta. approfondisci e dammi un tuo parere ciao
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Ho letto con attenzione la sentenza di cui parlavi ed ho riscontrato che il ricorso presentato si riferiva alla "legittimità di operare offerte al ribasso sulla parcella professionale" ma non parlava assolutamente di rispetto dei minimi tariffari; il Consiglio di Stato pone dunque come pienamente accettabile la possibilità di operare ribassi sulla parcella professionale per gare con importo superiore a 200.000 euro, ma non sentenzia (e non cita in alcun modo) sulla possibilità di operare ribassi inferiori ai minimi tariffari. L'Ordine Nazionale, che allora intervenne con la circolare n. 161 del 22 aprile 2002, chiarì la faccenda stabilendo che tale sentenza non era assolutamente elusiva nei confronti dell'obbligo di rispetto dei minimi tariffari, per i quali esiste un'ampia giurisprudenza con più leggi e sentenze. Il dubbio su come operare, quindi, rimane.
Un saluto a tutti.
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Proprio perchè non è fissato un minimo inderogabile per i compensi accessori, questi sono ribassabili in caso di bando pubblico. Viceversa la parcella professionale non è ribassabile oltre il 20 % , in base alle normative viìgenti. Spesso durante i bandi gara vengono confusi i compensi accessori dovuti al professionaista con le spese per sondaggi, prove geoteceniche ecc.
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