Situazione ideale e agognata da tutti: quella delineata da Antonio; d'accordo in pieno!
Ma
situazione puramente normativa (per la precisione):
l'esistenza di numerosi pareri e sentenze, anche in sede giurisdizionale (Sentenza n. 701/1995 della V sezione del Consiglio di Stato) costituisce i pilastri di riferimento per la rivendicazione delle competenze del geologo in campo geotecnico.
Del resto, nello stesso parere n.154 del 02/06/1994 del Consiglio di stato in Adunanza Generale, più volte richiamato a proprio favore dal Consiglio Nazionale Ingegneri, viene fornito un esplicito, anche se indiretto, riconoscimento della competenza del geologo in campo geotecnico allorquando, a proposito della redazione della relazione geotecnica viene aggiunto:

"Deve invero intendersi, che nella formazione della relazione geotecnica l'ingegnere progettista debba servirsi dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere.."

il che equivale a dire che quando le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11/03/1988 risultassero difficili e complesse è il geologo che viene chiamato ad operare e, comunque, da quanto sopra affermato non può che sottoscrivere la sua piena legittimazione a trattare la materia geotecnica, perciò a sottoscrivere relazioni che ne abbiano il contenuto.

Pervenendo alla più recente normativa, rappresentata dallo schema di regolamento sui lavori pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri (ex art. 3, legge 11/02/1994, n. 109) l'art. 137 elenca la relazione geotecnica fra quelle definite "specialistiche", pertanto la figura professionale competente alla sua redazione non può che essere quella di uno "specialista", così definibile in quanto accreditato di una qualificazione professionale che annoveri la materia geotecnica fra quelle caratterizzanti il proprio corso di studi, nonché la propria quotidiana pratica lavorativa. Fra le figure in possesso di tali requisiti è certamente inclusa quella del geologo.

Da tutto quanto sopra deriva, mi pare senza alcun possibile dubbio, che la competenza del geologo in materia geotecnica, oltre che appartenergli ad alto titolo di capacità e cultura, gli è anche normativamente riconosciuta.

notte!


Duccio

"Unum scio, nihil scire"
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