caro Egidio ti ringrazio per avermi dato modo di spiegare fino in fondo il perchè tale circolare DEVE essere rivista proprio in relazione agli stessi richiami della circolare che tu hai messo in evidenza.
Procediamo per gradi:
1)già attualmente ci sono delle limitazioni sull'intervento di uno stesso professionista su un'opera (vedi art. 28, comma 5, L. 109/94 "Merloni").
La circolare autorizza qualsivoglia direttore di laboratorio o dipendente dello stesso ad esercitare libera professione in tutti gli altri lavori in cui non è coinvolto con indagini firmate dal laboratorio in questione. Viceversa un libero professionista non può eseguire indagini senza la regolare certificazione del Consiglio Superiore dei LL. PP. anche laddove non è
interessato ad una o più fasi della realizzazione di un'opera di ingegneria civile (progetto, direzione lavori o collaudo) Ti sembra un approccio equo ? e soprattutto, ti sembra recepire le direttive delle leggi comunitarie come la L. 62/05 dove si evidenzia, per attuazione imposta dalla direttiva 92/50/CEE, il
principio di non-discriminazione e parità di trattamento ?
2)circa "l'istruttoria e controlli" hai omesso (perchè stava al capitolo precedente, il 5)qual'è la "documentazione sopra richiamata", per cui invito tutti a visionarlo (visto che è presente sul tuo sito nella sezione normativa) dove non troverai nessun passo che obbliga ad avere le sonde o altro materiale a norma di legge. Non solo, ma rileggendo tale capitolo (il 5) mi sono accorto di un piccolo paragrafo il 5.4 alquanto ambiguo che recita:
dichiarazione con la quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà, anche se, eventualmente, con riservato dominio.
Questo significa che anche se non le possiedo posso considerarle tali se le utilizzo solo io....ecco come chi ha già alcune attrezzature aggira l'ostacolo di doverne comprare altre. I miei complimenti al legislatore.
3)e dulcis in fundo l'argomento più delicato: la "sospensione e revoca della concessione"
Anche qui ometti le parti propedeutiche a quelle da te richiamate anche se in questo caso sta alla fine della circolare alla parte II , lettera F dove viene definita la figura del Garante:
il Garante, nominato dal Laboratorio interessato, vigilerà sulla conduzione del Laboratorio sia da parte del soggetto gestore che da parte del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare il rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità..........pertanto, nell'ambito della sua funzione il Garante potrà svolgere, con la più ampia libertà, ispezioni e visite di controllo al laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterrà necessarie.....il Garante sarà tenuto a segnalare per iscritto al Servizio tecnico Centrale ed alla direzione del Laboratorio, ogni situazione irregolare riscontrata nel corso delle verifiche o comunque ritenuta tale da doversi segnalare In pratica il Garante è un utilissimo cuscinetto grazie al quale gestire con molta facilità i propri interessi (quelli del laboratorio) visto che lo si nomina direttamente....certo, a meno che non ricevi una denuncia da un'altro laboratorio concorrente con un altro Garante, in questo caso son cavoli !!
4) la risposta alla quarta domanda, caro Egidio, credo che a questo punto te la puoi dare da solo.
Aspettando tua replica ti saluto cordialmente
Alessandro