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Scusatemi tutti se sbaglio .... sono un ignorante patentato .... ma vorrei mettere solo alcuni puntini sulle i:
SBAGLIO QUANDO DICO CHE IL
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Capo VIII
Professione di geologo
Art. 41. Attività professionali
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, OMISSIS in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.

MA ALLORA PERCHÈ IL LIBERO PROFESSIONISTA DEVE CERTIFICARSI PER POTER ESEGUIRE LE PROVE GEOTECNICHE??

Insomma, una legge ... un BEL Decreto Presidenziale ci dice che possiamo fare sia la relazione (che ipotizzo non essere solo uno scritto .... ma la famigerata INTERPRETAZIONE DEI DATI GREZZI) sia le analisi dei terreni, la caratterizzazione fisicomeccanica dei terreni, la certificazione dei terreni, le indagini geologiche e geotecniche (che a questo punto dovete spiegarmi cosa esse siano se non l'esecuzione materiale delle prove) mentre la 349 dice che non possiamo più eseguire le nostre belle prove.
Per concludere come pensate di fare attività di ricerca se non potete usare nessun tipo di macchinario geotecnico?????

Ecco i nuovi sbocchi lavorativi che la 349 ci chiuderà in faccia .... restando con una mano davanti ed una dietro!!!!

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Sintetizza meglio il punto 1 in questo modo:
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ....... le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività:

Questo è quello che dobbiamo fare.


Egidio Grasso
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Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
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cascone Offline OP
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purtroppo Tacs il DPR 328/01 di cui parli non ha nessun effetto sulla 349 per il semplice motivo che sono due "regolamenti" diversi di due leggi diverse: il primo (il DPR) della L. 400/88, il secondo (la circ. 349) della L. 1086/71

anche qui sarebbe il caso di chiedere ad un legale se una legge (la 1086/71)può limitare la libertà di un individuo nell'espletare le sue mansioni professionali sancite da norme (L. 400/88 e relativo DPR) varate successivamente.

Ribadisco il mio pensiero: chiedere al CNG la sua posizione in merito alla questione e valutare eventuali illeggittimità giuridiche della L. 1086/71 e relativa circolare 349 alla luce delle norme comunitarie vigenti e recepite dallo Stato Italiano

per Legolas:
la 349 ti dice che oltre al "Manuale della qualità", redatto secondo i criteri ISO 9000 ed applicato almeno da un anno, devi avere anche l'autorizzazione ministeriale. STOP.
E' quindi sicuramente più restrittiva come norma rispetto a qualsiasi altra e quindi potrebbe, in teoria, dare maggiori garanzie di qualità a chi utilizza tali servizi se no fosse per il fatto che basa tale accreditamento esclusivamente sulla forza economica di un imprenditore e no sulla sua serietà nell'esecuzione del lavoro. Questa, perdonatemi la presunzione, credo sia il vero tallo ne d'achille: il non dare a chiunque dotato di capacità, esperienza, serietà e un PICCOLO budget economico (vedi locali o personale) di poter fare quello che ieri gli "imprenditori" di oggi hanno fatto per potersi ampliare allargandosi con gli spazi ed assumendo il personale dovuto.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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Marpis78, non so se non capisci o non vuoi capire, ma il punto è che il laboratorio NON deve poter fare consulenza. PUNTO.
Inoltre, la circolare prevede che venga redatta una stratigrafia. Non ti porti a casa le cassette ma un certificato con una stratigrafia. La stratigrafia è di competenza PROFESSIONALE, non la può redarre un operaio e nemmeno un geologo non iscritto all'ordine.
Che poi io conosca operai che lo fanno meglio di tanti geologi non c'entra.
Per quanto riguarda le indagini geofisiche,visto che nel nostro tariffario non rientrano e che conosco geofisici non iscritti all'ordine oppure che non sono geologi ma fisici o ingegneri, dubito che noi si possa accampare esclusività (giustamente). Mi auguro quindi che un'eventuale normativa in merito, preveda l'obbligo di assumere specialisti laureati (e magari di pagarli pure come tali).

Per Egidio, io concordo con te sulle competenze, ma secondo me la normativa così com'è scritta e peggio, come la vorrebbero, lascia dei varchi spaventosi per la tutela della nostra professione.
Secondo te, per i lavori di piccolo cabotaggio, quanti saranno i professionisti che si faranno dare dal laboratorio una relazioncina prestampata, con i parametri geotecnici e che si firmeranno la relazione geotecnica? Molti di noi vivono di piccolo cabotaggio.

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Dimentichiamo per un attimo il fatto di essere Geologi.

1. A quale logica risponde dare una sponda ad una normativa che crea un cartello a favore di pochi soggetti?

2. Dove finisce la libera concorrenza quando si crea un mercato dall'accesso protetto?

3. C'e' una logica di beneficio economico collettivo nel consentire ad una lobby di stabilire a proprio piacimento i prezzi?


Torniamo ad essere Geologi e rispondiamo.

E' evidente una volontà lobbystica di rendere proibitivo agli studi professionali certificarsi, al solo scopo di eliminare i Geologi da ogni settore di prova.
Personalmente sono convinto che il nostro Consiglio non ha niente a che vedere con i promotori della 349; purtroppo sembra che la circolare sia stata parzialmente abbracciata strada facendo.

Sappiamo che c'e' una malattia diffusa: le prove non fatte, inventate, talvolta inadeguate (DPL). In più, qualche comportamento "poco chiaro" sui prezzi che rasenta la concorrenza sleale.
SE L'UNICO MODO PER RIMEDIARE A QUESTI PROBLEMI E' DI ELIMINARCI DALLE PROVE GEOGNOSTICHE, QUESTO NON POSSIAMO ACCETTARLO.

Esistono strumenti per sanzionare i comportamenti scorretti? Se si, cerchiamo di vederli utilizzati; altrimenti li si creino.
Ma non mi si venga a dire che tutti dobbiamo pagare per le malefatte di alcuni.

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PER CASCONE:
riprendo un passo dell'ultima draft:

6.13 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

Il soggetto deve operare secondo gli obbiettivi della Garanzia della Qualità e dotarsi pertanto di un proprio sistema di gestione per la qualità, implementato da almeno un anno, redatto secondo gli indirizzi delle norme EN ISO 9000 e della presente Circolare e, per quanto applicabile, con particolare riferimento ai laboratori di prova, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”.

Il richiamo alla 17025 è dovuto al fatto che la normativa italiana deve adeguarsi a quella europea.

La 17025 non è un ostacolo ma la via di uscita da questa situazione di stallo.

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PER LEGOLAS
TI CONFERMO CHE DA CIO' CHE MI E' STATO DETTO ATTUALMENTE NON VIENE RICHIESTA ALCUNA CERTIFICAZIONE ISO PER POTER PROCEDERE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, MA SOLO LA DIMOSTRAZIONE DI LAVORARE SECONDO UNA PROCEDURA DI QUALITA' INTERNA.
QUESTO ALMENO HO HO CAPITO


Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre.
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Egidio l'operazione che volete fare è ambiziosa ma molto pericolosa, qui si rischia grosso. E' previsto uno stravolgimento del nostro modus operandi.
Se le cose andranno male vi prenderete tutta la RESPONSABILITA'.

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A me risulta, da quanto riferitomi da Faltelli, che ci si dovrà certificare sia con la iso 9001 che con la iso 17025, Legolas ha ragione in questo perchè cita la draft 5 che è poi quella di gennaio, la versione depositata al ministero e che troveremo nella gazzetta.
Ma poi scusate, se dobbiamo garantire tutta questa qualità pensate davvero che si possa essere acreditati 349 con un semplice manuale interno e non ci si dovrà invece certificare il laboratorio secondo normative iso più specifiche come per l'appunto la 17025?

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Come temevo siamo andati nuovamente fuori tema:
L'argomento su cui discutere era: L'esecuzione di un sondaggio geognostico è attivita professionale o attività imprenditoriale ?

Vi prego, analizziamo un punto per volta, andiamo per esclusione poi discutiamo pure su quanto resta.


Egidio Grasso
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