Il DM 11/03/88 prescrive un Fattore di Sicurezza per l'analisi di stabilità dei versanti (pendii) pari a 1,3.

Navigando sulla rete ho trovato una relazione geologico-tecnica in cui si dichiara:
"I valori calcolati sono tutti maggiori di 1,30 ad eccezione (...di uno pari a 1.1)utilizzando parametri geotecnici residui. Ma anche in questo caso si ha un buon grado di sicurezza considerando:
-che la verifica in condizioni sismiche è tesa a verificare le condizioni che si possono sviluppare a brevissimo termine ed è quindi sufficiente che sia superato il valore di equilibrio (Fs = 1,00);..."

E' scritto in qualche legge, decreto, circolare LLPP o è un'affermazione che dipende dall'esperienza del tecnico e la responsabilità grava quindi solo su di esso?