Per gi basile:
<<La questione mi sembra abbastanza chiara: per i pendii naturali NON vi è alcun coefficiente di sicurezza minimo da rispettare!>>

devo arguire che siccome nella legge è scritto <<Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.>> allora anche un bel fattore di sicurezza pari a 0,1 è valido se adeguatamente spiegato??? :-)))))))))))