INDAGINI GEOLOGICHE: COMPETENZE E DIVIETO DI SUBAPPALTO
A nostro giudizio la normativa in materia di Lavori Pubblici penalizza la figura professionale del Geologo e ne svilisce le competenze tecniche.
Vorremmo richiamare il dettato dell'art. 17, punto 14-quinquies, della Legge Merloni (L. 109/94), in merito alla “Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie”, che recita “In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.” , nonché l'art. 2, punto 1, lett. i, del Regolamento (D.P.R. 554/99), che recita “1. Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;” .
Abbiamo constatato che il divieto di subappalto delle relazioni geologiche viene regolarmente aggirato includendo nei bandi di gara per progettazione l'obbligo della presenza nel gruppo di progettazione di un geologo iscritto all'ordine.
Prassi comune dei progettisti è quella di cooptare nel gruppo un geologo, talvolta un collaboratore con rimborso forfettario, applicando la parcella dell'ordine (al netto di eventuali ribassi) per la parte concernente studi ed indagini geologiche e corrispondendo al Geologo solamente una piccola parte della somma incassata.
Non possiamo poi non evidenziare che la sola stesura della relazione geologica rappresenta forse, nell'ambito di una completa prestazione professionale del Geologo per un'opera pubblica, la parte meno significativa, qualificante e remunerativa del lavoro. Non si menziona infatti la non subappaltabilità della relazione geotecnica sulle indagini, anzi, dal momento che “la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio” è subappaltabile, si lascia spazio a qualsiasi interpretazione.
Ancora più grave ci pare il dettato dell'art. 2 del regolamento, laddove definisce “progetto integrale” un progetto definito nelle sole parti architettonica, strutturale e impiantistica, come se il legislatore avesse inteso scrivere la normativa solo sulla parte fuori terra dell'opera pubblica. Quanto al complesso terreno-fondazione, non vi è alcuna menzione se non alla sola struttura dell'opera, quasi che il geologo-geotecnico non avesse parte alla progettazione.
La normativa vigente marginalizza quindi quanto è oggetto della nostra competenza professionale di supporto alla realizzazione di strutture ingegneristiche, né fa alcun cenno alla competenza del geologo di redigere progettazioni integrali, o quantomeno coordinare gruppi di progettazione, richiamata nell'art. 41 del DPR 328/2001: “Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, (…) in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale (…):b) (…) la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) (…) la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi (…)”.
I sottoscritti invitano quindi il Consiglio Nazionale dei Geologi ad attivarsi immediatamente presso le autorità competenti, al fine di raggiungere una normativa che impedisca il generalizzato subappalto della relazione geologica e della relazione geotecnica sulle indagini da parte di progettisti o gruppi di progettazione incaricati; che riconosca come parte sostanziale di un “progetto integrale” sia la relazione geologica che la relazione geotecnica sulle indagini; che in materia di Lavori Pubblici renda esplicite le competenze di cui all'art. 41 del DPR 328/2001 sopra richiamate.
È nostra intenzione inviare questa nota al CNG firmata dai componenti del nostro gruppo, chiunque volesse aderire è pregato di inviare una e.mail a i_geologi@libero.it