Ciao Massimo,
il sottoparagrafo 3.2.2.1 Zone Sismiche, contenuto nella prima versione del DM 14-09-05, credo sia stato eliminato già nella bozza di revisione di aprile 2007. A livello normativo, si è delineato progressivamente un concetto più esteso di pericolosità sismica che è attualmente esplicitato nell’allegato al voto n. 36 del 27-07-07 dell’Assemblea Generale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici a cui rimando e di cui si è già parlato in questo forum. In particolare a pag. 4 del citato documento, si richiamano le quattro Zone Sismiche per problematiche di carattere tecnico-amministrativo, con riferimento ad una sola probabilità di eccedenza del parametro ag in un periodo di riferimento di 50 anni (tempo di ritorno dell’azione sismica di 475 anni; da sempre valore convenzionale per l’Eurocodice sismico). Questa azione, rappresenta la attuale macrozonazione del territorio nazionale e la sua necessità è puramente amministrativa. Di fronte a problematiche specifiche di progettazione e verifica delle costruzioni entra in gioco il concetto di Stato Limite legato a prefissate probabilità di superamento di ag in un intervallo di riferimento, subordinato quest’ultimo, alla vita e alla situazione d’uso della costruzione. In questo quadro, le Categorie di Sottosuolo (surrogato normativo di microzonazione sismica) assumono il loro ruolo e l’azione sismica è ora rappresentata da specifici spettri di risposta elastica da calcolare caso per caso.
Consiglio di leggere pag. 13 e 14 del voto 74 reso dall’Assemblea Generale, scaricabile con qualche passaggio al seguente indirizzo:
(cliccare su 12/09/2007 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI in alto a destra)
http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp/