Innanzitutto grazie per avermi risposto.
Il problema non si riferisce esclusivamente ad un'unica realtà estrattiva, ma a molte cave le cui "difformità" rispetto all'autorizzazione concessa sono diverse:
1) realizzazione di una rampa di accesso ad un piazzale superiore in assenza di autorizzazione ( e successivamente autorizzata);
2) escavazione in difformità rispetto al progetto di coltivazione (già sanzionata dal comune e per quanto riguarda il non rispetto del vincolo idrogeologico);
3) opere varie (sbancamenti, una piccola galleria, strade di accesso) realizzate in assenza di autorizzazione paesistica perchè la pratica era in fase di istruttoria.
Questi sono solo alcuni esempi.
Il mio contributo professionale (in questa fase) è di carattere geologico-filosfico, ossia: definire una metodologia di stima del danno ambientale il più possibile "oggettiva", riproducibile, verificabile e sostenibile anche in sede di arbitrato peritale.
Aggiungo che sulla base delle mie ricerche il D.Lgs. 490/99 stabilisce che la sanzione da applicare al trasgressore deve essere l'importo maggiore tra il danno prodotto ed il profitto ottenuto... da qui la necessità di determinare il danno.
Considera poi che sulla base di quanto ho trovato sul web l'unica metodologia oggettiva (che sono riuscito a trovare!!) è la "percezione del danno ambientale da parte della comunità locale", valutata attraverso questionari, che però non mi sembra adatta ai miei casi.
Spero di averti chiarito la questione.
Ciao
Ettore