se col 490 si va sul penale e le opere sono state successivamente autorizzate, la cosa piu' probabile e' che il giudice decida che il reato non sussiste, tutto qua.
Anche perche' contro una sanzione vi sara' certamente un ricorso in giudizio
Ahimè purtroppo non è così: il Consiglio di Stato in data 15.05.2003 ha ribadito che " l'autorizzazione postuma per effetto della verifica di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere anche la sola sanzione pecuniaria... omissis... La circostanza che l'Amministrazione abbia verificato la compatibilità ambientale postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale dell'integrità paesaggistica, dall'altro non cancella la violazione dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell'intervento modificativo dell'assetto territoriale".
Come vedi il "reato" continua a sussistere!
Resta da capire come determinare la sanzione il più oggettivamente possibile e quanto più correttamente commisurata al danno ambientale prodotto.
Ciao
Ettore