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Ho capito la questione.
Mi sembra quindi che in questo caso non possa essere individuato un vero e proprio danno per l'ambiente se, come sembra, l'autorizzazione va a sanare quanto eseguito.
Ribadisco quindi quanto detto nel mio primo messaggio.
La sanzione va valutata sulla base dell'utile prodotto, e potrà essere quantificata determinando il volume di materiale estratto, valutandone poi il ricavato sulla base del prezzo di mercato o, se il trasgressore ha documenti fiscali comprovanti la vendita ad un prezzo minore, sulla base di quest'ultimo.
Normalmente anche il materiale proveniente dagli sbancamenti per strade ed accessori viene venduto, e spesso non vi è congruenza fra i volumi estratti e il venduto. Per cui dovrà essere determinato anche se e quanto materiale giace ancora stoccato nelle aree di cava (non è detto che ve ne sia, parte potrebbe essere stato venduto in assenza di documentazione fiscale). Va precisato che un conto è il costo del materiale grezzo (tout venant di cava) un conto è quello del materiale lavorato (sabbia graniglia e pietrischetto); io comunque il calcolo lo farei applicato solo sul valore del tout venant da cava, in modo da non caricare l'impresa di un onere ulteriore che la stessa ha sostenuto per lavorarlo.
Tutte le opere non autorizzate ed in difformità avranno una penale pari ai costi necessari per il ripristino integrale delle aree in una condizione pari a quella precedente l'inizio dei lavori (ivi comprese spese di piantumazione e cura di essenze arborre per il periodo necessario per l'attecchimento). Fammi sapere in che modo opererai e con che risultati.
Emanuele
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